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News - 08/01/2021

Lavoro – Previdenza: Sospensione obbligo assunzione lavoratori con disabilità – Circolare del Ministero del lavoro.

Si riporta di seguito un commento alla circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 del Ministero del Lavoro Circolare-19-del-21122020.pdf(lavoro.gov.it) con la quale si chiarisce che gli obblighi di assunzione sono sospesi in relazione al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni con causale Covid.

 

 

Con circolare del 23 novembre 2020, Confindustria aveva commentato la nota del Ministero del lavoro che, rispondendo ad un quesito della Regione Emilia-Romagna, aveva esteso il beneficio della sospensione degli obblighi di assunzione del personale con disabilità alla ipotesi della Cassa Integrazione con causale Covid.

 

Con la circolare in commento, il Ministero generalizza quella impostazione, nella logica anticipata da Confindustria, non potendo la posizione giuridica espressa in risposta ad uno specifico quesito non trovare una applicazione uniforme.

 

 

La richiesta di Confindustria e le richieste di chiarimento delle Regioni

 

Confindustria aveva formulato proposte emendative dirette a ribadire la sospensione a suo tempo prevista dall’art. 40 del DL n. 18/2020 (inizialmente per due mesi e, poi, con il DL n. 34/2020, per quattro mesi).

 

Le misure legate al perdurante periodo di emergenza, le disposizioni di contenimento dei licenziamenti e le tutele previste nel Protocollo (in particolare per i lavoratori fragili) depongono, infatti, per la conferma delle logiche che avevano portato a disporre la sospensione degli obblighi di assunzione per legge.

 

In sede amministrativa, Confindustria aveva anche chiesto al Ministero un intervento chiarificatore che disponesse la prosecuzione della sospensione, in relazione allo stato di emergenza.

 

Nonostante la conferma di tutte le criticità relative ai temi del lavoro, le richieste non sono state accolte e, terminato il periodo di sospensione per legge, l’obbligo è tornato in vigore.

 

La riattivazione dell’obbligo di assunzione nonostante la conferma dello stato di emergenza e delle conseguenti criticità ha legittimato ulteriori richieste di chiarimenti interpretativi da parte delle Regioni, in qualità di titolari della gestione del collocamento dei lavoratori con disabilità insieme alle Province. A tali istanze il Ministero del lavoro ha confermato il venir meno della sospensione per legge ma ha anche evidenziato che il ricorso alla Cassa Integrazione per Covid integra comunque gli estremi della sospensione, sia pure in misura proporzionata alla sospensione dell’attività lavorativa (e non generalizzata).

 

 

La circolare Ministeriale n. 19 del 21 dicembre 2020

 

La circolare in commento generalizza la portata della risposta già destinata alla Regione Emilia-Romagna.

 

In estrema sintesi, il Ministero equipara la Cassa Integrazione per Covid alle altre situazioni che, per legge o per altre pronunzie interpretative, legittimano le aziende a chiedere la sospensione dell’obbligo di assunzione.

 

La circolare dà atto del fatto che la sospensione degli obblighi prevista dall’art. 3, comma 5, della legge 68 non è espressamente prevista per le imprese in situazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria. Ciò nonostante, già la circolare n. 2 del 2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all'obbligo e in ogni caso non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali.

 

Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma.

 

La circolare n. 2/2010, elaborata anche su istanza di Confindustria, aveva operato una ricognizione sul tema della disabilità che cogliesse alcune istanze delle imprese, tra le quali l’apertura della sospensione degli obblighi alle ipotesi di cassa ordinaria non espressamente prevista dal legislatore e, quindi, fonte di possibili disparità tra ipotesi di crisi legittimate dai medesimi presupposti.

 

 

I limiti della sospensione degli obblighi

 

La circolare in commento evidenzia, dunque, che la sospensione non è generalizzata, in quanto l’obbligo è sospeso:

 

  • per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19;
  • in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate;
  • per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata.

 

L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti si riterrà ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid – 19.

 

 

La sospensione degli obblighi

 

Le regole per la sospensione degli obblighi, sono dettate dall’art. 4 del Regolamento (DPR n. 333/2000). Il datore di lavoro in possesso del provvedimento amministrativo che legittima la Cassa integrazione dovrà fare una comunicazione al centro per l’impiego, allegando la documentazione che concede la cassa integrazione.

 

 

Il Prospetto informativo

 

In vista della scadenza del 31 gennaio 2021 prevista dall’art. 9 della legge n. 68/1999 (invio del prospetto informativo), ricordiamo che occorrerà evidenziare – secondo le istruzioni che normalmente vengono emanate dal Ministero o, comunque, nelle annotazioni - i riferimenti della comunicazione inviata ai Servizi territorialmente competenti (art. 4, DPR n. 333/2000) riguardo la sospensione degli obblighi per fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Covid-19 a motivazione di eventuali scoperture degli obblighi.

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni.

 

 

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