Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2021
Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021 è stato pubblicato Il Decreto Legge (Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2): “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”) .
Si esaminano in breve i contenuti:
Proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19
Viene prevista la proroga dello stato di emergenza, al 30 aprile 2021. Viene inoltre prevista la proroga, al 30 aprile 2021, del termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio.
Spostamenti
- Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- All’interno della stessa Regione: (area gialla) lo spostamento è consentito, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
- All’interno dello stesso Comune: in area arancione e in area rossa con un livello di rischio almeno moderato ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (Regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge n. 33 del 2020 ) , lo spostamento è consentito, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni; sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- Le misure del punto precedente (Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato) si applicano anche alle Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto;
Creazione area bianca
- Con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per due settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. L’eventuale successivo superamento dei parametri per il collocamento nello scenario di tipo 1 ha effetto, ai fini dell’applicazione di misure più restrittive, se il superamento perdura per almeno 14 giorni consecutivi;
Piattaforma informativa nazionale
- In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.
Altre disposizioni
In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:
- Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021;
- Le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria;
- I permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.
Si allega il testo della Gazzetta Ufficiale.