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News - 01/03/2021

Regione Lazio – Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 28 febbraio 2021, n. Z00006 :Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di Frosinone

Sono individuati quale zona “arancione” i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone di cui all’elenco allegato all’Ordinanza

Vi informiamo che è stata pubblicata nel BUR N. 21 del 28/02/2021 l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 28 febbraio 2021, n. Z00006: “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di Frosinone”.

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure già dettate per Torrice e Monte San Giovanni Campano (zona rossa) e ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dalle ore 1:00 del 1 marzo 2021 e per i 14 giorni successivi:

  • Sono individuati quale zona “arancione” i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone di cui all’elenco allegato (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai quali si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito descritte e adeguate in esito al decreto legge del 23 febbraio 2021, n.15 o integrate:
  1. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei Comuni di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa nazionale vigente ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso;
  2. é vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata é consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  3. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  4. sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;
  5. Lo svolgimento dell’attività a distanza per le istituzioni scolastiche secondarie, le istituzioni formative anche professionali che erogano i percorsi triennali dell’obbligo, le attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, organizzate secondo modalità flessibili ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 14 gennaio 2021 è assicurato a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza;
  1. si applicano, ove disposte, le misure di maggior rigore riferite alle attività educative, scolastiche e didattiche adottate dalle autorità competenti, in accordo con l’ASL di Frosinone;
  2. E’ disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  3. È fortemente raccomandandato l’uso dei filtranti facciali (dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie) anche all’interno delle abitazioni private;
  4. alla ASL territorialmente competente di assumere, in accordo con ciascun Comune, ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria, in caso di modifica della situazione epidemiologica;
  5. il SERESMI procederà, in collaborazione con la ASL territorialmente competente, all’aggiornamento dell’andamento epidemiologico correlato alla diffusione del virus nei Comuni della Provincia di Frosinone nel corso dei 7 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, per ogni eventuale diversa e ulteriore misura;
  6. restano ferme le ulteriori misure previste dagli altri articoli del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 3 dettate per i territori zona rossa di Torrice e Monte San Giovanni Campano;
  • all’Unità di crisi regionale, in raccordo con la Direzione salute e integrazione sociosanitaria, di valutare il quadro epidemiologico e disporre, alla scadenza dei termini fissati dalle Ordinanze n. 4 e 5 per i Comuni di Torrice (9 marzo 2021) e Monte San Giovanni Campano (12 marzo 2021), l’eventuale allineamento di misure e termini come previsti al punto I. per i Comuni della Provincia di Frosinone;
  • La violazione delle disposizioni richiamate è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

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