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News - 02/03/2021

Consultazione pubblica della Commissione europea con questionario incentrato su policy option, per la revisione del VBER e/o degli Orientamenti sulle restrizioni verticali

Regolamento di esenzione per categoria degli accordi verticali (Regolamento n. 330/2010, cd. Vertical Block Exemption Regulation - VBER) Orientamenti sulle restrizioni verticali (2010/C 130/01)

Come noto, nel 2018, la Commissione europea ha avviato il processo di revisione del Regolamento di esenzione per categoria degli accordi verticali (Regolamento n. 330/2010, cd. Vertical Block Exemption Regulation - VBER) e degli Orientamenti sulle restrizioni verticali (2010/C 130/01), seguìto nel 2019 dal processo di revisione delle regole di concorrenza dell'UE sugli accordi orizzontali tra imprese.

In particolare, il primo dei due ha previsto, in linea con la timeline della Commissione europea, le seguenti fasi:

1) una prima fase di valutazione, tra ottobre 2018 e settembre 2020, terminata con la pubblicazione dello Staff Working Document;

2) una seconda fase di valutazione d’impatto, avviata a ottobre 2020 e attualmente in corso.

Con l’avvio della seconda fase, la Commissione ha pubblicato un inception impact assessment (IIA) che, in considerazione degli esiti della prima fase (i.e. quadro normativo vigente ancora attuale, ma suscettibile di alcuni adeguamenti all’evoluzione del contesto di mercato), ha consentito la delineazione degli ambiti di valutazione successiva.

Infatti, lo scorso 18 dicembre, la Commissione ha pubblicato una Consultazione pubblica - che si concluderà il 26 marzo p.v. - con un questionario incentrato sulla valutazione di alcune policy option, per la revisione del VBER e/o degli Orientamenti, relative a quattro aree:

1) esenzioni per la duplice distribuzione;

2) restrizione delle vendite attive;

3) restrizioni indirette delle vendite online;

4) obblighi di parità. Oltre a queste quattro aree, la Consultazione individua, in fine, altri profili di attenzione.

Nel merito, la Consultazione, con riferimento a:

1) esenzioni per la duplice distribuzione, rileva preliminarmente che all’epoca dell’adozione del VBER, le attività di vendita al dettaglio dei fornitori impegnati nella duplice distribuzione erano considerate trascurabili e tali da non dare adito a problemi di collusione orizzontale; l’espansione dell’e-commerce ha consentito ai fornitori di ricorrere alla duplice distribuzione in maniera più agevole rispetto al passato. In tale contesto, la Commissione propone la valutazione delle seguenti opzioni (di cui le opzioni 2 e 3 potrebbero essere implementate cumulativamente):

  • opzione 1: non intervenire;
  • opzione 2: limitare la portata dell’esenzione a situazioni che difficilmente sollevano problemi di collusione orizzontale, ad esempio, introducendo una soglia basata sulle quote di mercato detenute dalle parti nel mercato al dettaglio o su altre misurazioni e allineando l’ambito dell’eccezione con quanto considerato esentabile ai sensi delle regole sugli accordi orizzontali;
  • opzione 3: estendere l’esenzione anche a grossisti e importatori;
  • opzione 4: rimuovere l’esenzione dal VBER, procedendo così a sottoporre tutti i casi di duplice distribuzione a valutazione individuale ex articolo 101 TFUE.

2) restrizione delle vendite attive, rileva preliminarmente che le regole attuali sono ritenute tali da impedire ai fornitori di progettare sistemi di distribuzione in linea con le proprie esigenze imprenditoriali. I problemi principali riscontrati in questo ambito riguardano la possibilità di combinare la distribuzione esclusiva con quella selettiva negli stessi o in differenti territori. Inoltre, le regole attuali non consentirebbero l’effettiva protezione dei sistemi distribuzione selettiva dalle vendite che hanno luogo al di fuori del territorio in cui opera tale sistema. In tale contesto, la Commissione propone la valutazione delle seguenti opzioni (le opzioni 2 e 3 potrebbero essere implementate cumulativamente):

  • opzione 1: non intervenire;
  • opzione 2: ampliare le esenzioni concernenti le restrizioni delle vendite attive per dare ai fornitori maggiore flessibilità nella progettazione dei loro sistemi di distribuzione (in linea con l’articolo 101 del TFUE);
  • opzione 3: garantire una protezione più efficace dei sistemi di distribuzione selettiva consentendo restrizioni di vendite, al di fuori del territorio in cui opera il sistema di distribuzione selettiva, a distributori non autorizzati di quel territorio.

3) restrizioni indirette delle vendite online, rileva preliminarmente che, secondo gli stakeholders consultati durante la prima fase, le regole sulla doppia tariffazione frenano gli investimenti, soprattutto nei punti vendita fisici, impedendo la differenziazione dei prezzi all’ingrosso in considerazione dei costi del canale di vendita utilizzato.

Gli stakeholder hanno inoltre rilevato la mancanza di certezza giuridica nell’applicazione del principio di equivalenza, date le differenze dei canali di vendita online e offline, che rendono difficile valutare quando l’utilizzo di criteri diversi per ciascun canale di vendita costituisca una restrizione fondamentale ai sensi del VBER. In questo contesto, la Commissione propone la valutazione delle seguenti opzioni (le opzioni 2 e 3 potrebbero essere implementate cumulativamente):

  • opzione 1: non intervenire;
  • opzione 2: non trattare più la doppia tariffazione come una restrizione fondamentale, con salvaguardie da definire in linea con la giurisprudenza;
  • opzione 3: non trattare più come restrizione fondamentale l’imposizione di criteri per la vendita online che non siano complessivamente equivalenti ai criteri imposti per le vendite nei punti di vendita fisici in un sistema di distribuzione selettiva, con salvaguardie da definire in linea con la giurisprudenza.

4) obblighi di parità, rileva preliminarmente che la prima fase di valutazione ha evidenziato un incremento del ricorso agli obblighi di parità - che impongono di proporre identiche o migliori condizioni alla controparte rispetto a quelle proposte ad altri canali di vendita - in tutti i settori, in particolare da parte delle piattaforme online; le autorità nazionali di concorrenza e i tribunali hanno rilevato effetti anticompetitivi per obblighi che richiedono la parità con altre vendite indirette o canali (es. altre piattaforme o altri intermediari online o offline). In tale contesto, la Commissione propone la valutazione delle seguenti opzioni:

  • opzione 1: non intervenire;
  • opzione 2: rimuovere il beneficio dell’esenzione agli obblighi che richiedono la parità in relazione a specifici tipi di canali di vendita, aggiungendoli nell’elenco delle restrizioni escluse. Tali obblighi richiederebbero, dunque, una valutazione individuale a norma dell’art. 101 TFUE. Al contrario, gli obblighi di parità relativi ad altri canali di vendita continuerebbero ad essere esentati, a ragione delle maggiori possibilità di creare efficienze tali da soddisfare i requisiti previsti dall’art. 101, par. 3, TFUE. Per esempio, il beneficio potrebbe essere eliminato per gli obblighi di parità riferiti a canali di vendita e di marketing indiretti (es. piattaforme e altri intermediari) mentre potrebbe essere mantenuto per gli obblighi di parità relativi alle vendite e al marketing diretti (es. siti web dell’impresa);
  • opzione 3: rimuovere il beneficio dell’esenzione a tutti gli obblighi di parità, includendoli nella lista delle restrizioni escluse, richiedendo pertanto una valutazione individuale dei relativi effetti in tutti i casi.

Infine, la Commissione individua e pone all’attenzione altri rilevanti aspetti da considerare quali:

- fissazione del prezzo di rivendita;

- obblighi di non concorrenza;

- accordi di sostenibilità nelle supply chain;

- impatto della crisi da Covid.

In allegato il questionario al quale è possibile rispondere on-line dopo la registrazione.

 

Al fine di elaborare una posizione comune, tutte le aziende interessate sono inviate a far pervenire i propri contributi a legalcounsel@un-industria.it

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