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News - 09/03/2021

Decreto Legge 5 marzo 2021 n.25 – Differimento consultazioni elettorali per l’anno 2021

Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2021

Vi informiamo che è stato pubblicato nella G.U. n. 57 dell'8 marzo 2021 il Decreto-Legge 5 marzo 2021, n. 25: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. 

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021  

Per l'anno 2021, in considerazione  del  permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il  territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere  ulteriormente  diffusivo del contagio:  

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1,  della legge 7 giugno 1991, n. 182, le  elezioni  dei  consigli  comunali  e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario  si  tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;  

b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):  

1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il  31  luglio 2021;  

2) le elezioni amministrative nei  comuni  i  cui  organi  sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di  condizionamento  di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, anche  se  gia'  indette,  mediante  l'integrale rinnovo  del  procedimento  di  presentazione  delle  liste  e  delle candidature; fino al rinnovo degli  organi  e'  prorogata  la  durata della gestione della commissione straordinaria  di  cui  all'articolo 144 del medesimo testo unico;  

3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2,  comma  4, del decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.  21,  anche  se  gia' indette;  

4) le elezioni amministrative nei comuni i  cui  organi  devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si  verificano  entro il 27 luglio 2021.  

Si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 anche le elezioni degli organi elettivi delle Regioni a statuto  ordinario, anche se gia' indette, e quelle relative agli organi elettivi  per  i quali entro il 31 luglio 2021 si  verificano  le  condizioni  che  ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data  dell'insediamento  dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica  continuano a  svolgere,  secondo  le  specifiche  disposizioni  dei   rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in  ogni  caso,  a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a  far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.  

Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021  

Limitatamente  alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste  per  la presentazione delle liste e candidature e' ridotto a un terzo.  

Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio  

Al fine di assicurare il necessario distanziamento  sociale,  le operazioni di votazione suddette si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.  

Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con  elezioni  regionali  o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni  consultazione, si  procede,  nell'ordine,  allo  scrutinio  relativo  alle  elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a  quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni  amministrative. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con  le  elezioni  amministrative,  lo scrutinio delle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 9 del  martedi',  dando  la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. 

Clausola di neutralita' finanziaria  

Dall'attuazione del Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni interessate provvedono ai relativi  adempimenti  mediante  l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti  dalle  elezioni  politiche,  amministrative,  del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum,  iscritto  nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per l'anno 2021.  

Il testo del Provvedimento è allegato. 

Allegati
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