Il decreto del Ministro dell’Ambiente 15 maggio 2019, n. 62, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti assorbenti per la persona, ammettendo agli impianti di recupero i codici CER 150203 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*) e 180104 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).
Per consentire il recupero di queste tipologie di rifiuti, quando derivano da apposite raccolte urbane, il Comitato Nazionale ha emanato una circolare (circolare n. 4 del 15 marzo 2021) in cui indica che questi codici CER possono essere trasportati con l’iscrizione nella categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) solo se destinati ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del sopra citato decreto ministeriale n. 62/2019.
Si allega il testo della circolare.