Riportiamo di seguito le disposizioni contenute nell’art. 1 del Decreto Legge 30/2021
L’art. 1 “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA”, ha, come finalità, quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica.
Il procedimento per l’ottenimento del contributo è demandato all’Agenzia delle Entrate che, con apposita disposizione, dovrà definire modalità e termini per la presentazione della domanda.
Destinatari
Destinatari della misura sono i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, in possesso dei seguenti requisiti:
· ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro
· ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019.
La partita IVA sia attiva a partire dal 1^ gennaio 2019, nel qual caso il contributo spetta anche in assenza del rispetto dei due precedenti requisiti
Sono invece esclusi:
· I soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto
· I soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto
· Gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR
· Gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR
La nozione di ricavi include esclusivamente le voci relative a cessione di bene e servizi oggetto dell'attività di impresa, delle materie prime, semilavorati e altri beni.
Sono esclusi altre voci come i ricavi derivanti da cessione di beni strumentali, azioni e quote, contributi e strumenti finanziari.
Il comma 5 specifica che, l’ammontare del contributo, è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, secondo i seguenti parametri:
60 % per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
50% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
40% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
30% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
20% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro
Per i soggetti che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio, per la determinazione della media del fatturato e corrispettivi, si fa riferimento ai mesi successivi a quello di attivazione della posizione IVA.
In ogni caso, a tutti i soggetti ammessi, il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 150.000 euro; inoltre, sono previsti due limiti minimi individuali pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per gli altri soggetti (comma 6).
In alternativa, il comma 7 specifica che, il contributo a fondo perduto, è riconosciuto sotto forma di credito di imposta; tale opzione va considerata come irrevocabile.
Il nuovo sistema di contributi a fondo perduto presenta diverse novità rispetto a quanto previsto dagli altri Decreti Ristori:
il superamento del meccanismo dei codici ATECO
la scelta di utilizzare come parametro per determinare l’ammontare degli indennizzi la media mensile del fatturato 2020, in luogo del solo bimestre gennaio-febbraio, così evitando di penalizzare le attività che, per effetto delle dinamiche stagionali, hanno fatturati concentrati in altri periodi dell’anno (ad esempio nel periodo estivo o natalizio)
l’innalzamento della percentuale da applicare (alla perdita di fatturato) ai soggetti con ricavi o compensi più elevati (superiori a 1 milione di euro) nel 2019, che consente di tener conto dei maggiori costi fissi che le imprese con fatturati più elevati sostengono
l’innalzamento della soglia di accesso al contributo da 5 a 10 milioni di euro che amplia la platea dei potenziali beneficiari nell’industria di circa 9.400 imprese.