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News - 06/04/2021

Regione Lazio - Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 1 aprile 2021, n. Z00009

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Fara in Sabina (RI)

Vi informiamo che è stata pubblicata nel BUR N. 33 - Supplemento n. 2, del 01/04/2021, l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 1 aprile 2021, n. Z00009: “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Fara in Sabina (RI)”.

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali, disposte anche ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, le altre misure regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dalle ore 1:00 del giorno 2 aprile 2021 e per i 15 giorni successivi:

I. E’ individuato quale zona “rossa” il Comune di Fara in Sabina (RI) al quale si applicano le misure più rigorose di cui agli articoli da 40 a 48 compresi del capo V del DPCM 2 marzo 2021:

A. Misure relative agli spostamenti in zona rossa (art.40 DPCM 2 marzo 2021)

1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa é consentita;

3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.

B. Attività motoria e attività sportiva (art. 41 DPCM 2 marzo 2021)

1. Tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

C. Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 42 DPCM 2 marzo 2021)

1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, ferme restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;

2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

D. Istituzioni scolastiche (art. 43 DPCM 2 marzo 2021)

Dal 7 aprile 2021 si applicano le misure nazionali in corso di adozione dettate per i territori zona rossa.

E. Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale prove di verifica (art. 44 DPCM 2 marzo 2021)

1. E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

2. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza;

3. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del DPCM 2 marzo 2021;

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori;

5. Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 38, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021.

F. Attività commerciali (art. 45 DPCM 2 marzo 2021)

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021;

2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

G. Attività dei servizi di ristorazione (art. 46 DPCM 2 marzo 2021)

1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto é consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;

3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

H. Attività inerenti servizi alla persona (art. 47 DPCM 2 marzo 2021)

1. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021.

I. Attività lavorativa (art. 48 DPCM 2 marzo 2021)

1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Il testo è allegato.

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