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News - 23/04/2021

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - “Riaperture”: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Leggi, in sintesi, tutte le disposizioni in vigore da oggi 23 aprile 2021

Vi informiamo che è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n.96 del 22-04-2021 il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (“Riaperture”): Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Si esamina di seguito il contenuto:

Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

  • Dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal Decreto Legge in esame.

- Zone bianca e gialla

  • Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla in quanto cessano di avere efficacia le disposizioni dell’art.1, comma 2 del DL 1 aprile 2021 n.44 (Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione);

- Zona rossa

  • Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile;
  • Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 (introduzione di misure più restrittive):

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina un alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Misure relative agli spostamenti

-Spostamenti tra Regioni in zona arancione e rossa

  • Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per motivi di salute, nonche' per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui all’articolo 9 del Decreto Legge (vds. apposito paragrafo);

- Spostamenti verso una abitazione privata in zona gialla e zona arancione

  • Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore

- Disposizioni generali per lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado

  • Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado; sono possibili delle deroghe solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

- Zone rosse (istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado)

  • Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo tale da garantire il suo svolgimento in presenza ad almeno il 50 per cento fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca; resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

- Zone gialla e arancione (istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado)

  • Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo tale da garantire il suo svolgimento in presenza ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca; resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

-Zona rossa (Università)

  • Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.

-Zone gialla e arancione (Università)

  • Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministero dell' Universita' e della ricerca;

-Regole generali per le Università

Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle universita', lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita' di orientamento e di tutorato, delle attivita' dei laboratori, nonche' l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilita' e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Attività dei servizi di ristorazione

-Zona gialla

  • Dal 26 aprile 2021 sono consentite le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • Dal 1° giugno 2021 le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.

-Zone arancioni e rosse

Le attività sono sospese ma resta possibile la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per bar e altri esercizi simili senza cucina l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

-Zona gialla

Piscine, palestre e sport di squadra

-Zona gialla

  • A decorrere dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;
  • A decorrere dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;
  • A decorrere dal 26 aprile 2021, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

Fiere, convegni e congressi

-Zona gialla

  • È consentito dal 15 giugno 2021, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida, ferma restando la possibilita' di svolgere, anche in data anteriore, attivita' preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico; l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza;
  • Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi , che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (vds. apposito paragrafo);
  • Dal 1° luglio 2021, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

-Zona gialla

  • Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri termali, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
  • Dalla medesima data di cui al punto precedente, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Certificazioni verdi COVID-19

Cosa sono

Ai sensi del nuovo Decreto Legge, le Certificazioni verdi COVID-19 sono le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

Cosa attestano

Le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Periodo di validità e formato

  1. Per attestare l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo vaccinale= 6 mesi; essa è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato;
  2. Per attestare l’avvenuta guarigione da COVID-19 =6 mesi; essa è rilasciata su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2; le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
  3. Per attestare l’avvenuta effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2= quarantotto ore dal rilascio; essa è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Modifiche al Decreto-Legge 5 marzo 2020, n. 19 e al Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33

  • Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal DL 5 marzo 2020, n. 19, una o piu' misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;
  • Le misure del DL 16 maggio 2020, n. 33 si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2021, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1 del medesimo Decreto Legge.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del Decreto Legge in esame sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri

  • Viene modificato l’articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 : Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 (Sanzioni e controlli) del Decreto-Legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020;

In allegato le slides del Governo e il testo del Decreto Legge.

 

Allegati
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