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News - 27/04/2021

Ministero salute - Nuova ordinanza 25 aprile 2021

Divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale a chi negli ultimi 14 giorni ha soggiornato o transitato in India

Il Ministro della Salute ha firmato una nuova Ordinanza che vieta l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India.

Si espongono i contenuti:

1.Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone;

2. L'ingresso e il traffico aereo dall'India sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza;

b) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;

c) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessita', all'ingresso in Italia.

3.Nei casi di cui al punto 2. , fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dall'India sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall'India, il tampone di cui alla presente lettera e' effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.

4. L'ingresso nel territorio nazionale e' altresi' consentito nelle situazioni previste all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente disciplina:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Sono previste eccezioni per il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci ed ai voli, anche indiretti, iniziati non oltre il giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Provvedimento è in vigore da oggi, 27 aprile fino al 12 maggio.

Di seguito il testo dell’Ordinanza che è stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n.99 del 26/04/2021:

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