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News - 30/04/2021

Ministero salute – Ordinanza 29 aprile 2021

Vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka

ll Ministro della Salute ha firmato l’Ordinanza 29 aprile 2021, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.102 del 29-04-2021. L'ordinanza è in vigore dal 29 aprile al 15 maggio 2021.

Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 25 aprile 2021 e 28 aprile 2021 cessano di trovare applicazione.

In particolare:

  • Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, con eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19. Alle stesse condizioni possono, altresi', fare ingresso nel territorio nazionale i soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati;
  • Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone nonche' a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine del periodo di isolamento;
  • Alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka , con le eccezioni contenute nell'ordinanza, si applica la seguente disciplina:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto e' comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;

d) isolamento nei "Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero nei luoghi idonei indicati dall'autorita' sanitaria o dalle autorita' di protezione civile, per un periodo di dieci giorni in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario;

e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.

  • A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, le disposizioni dell’art.1 dell’ordinanza non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. Agli stessi dal momento dell'ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell'isolamento, nei luoghi idonei indicati dall'autorita' sanitaria o dall'autorita' di protezione civile;
  • Le compagnie aeree, le societa' e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorita' preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza
  • Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 2 aprile 2021 e 16 aprile 2021, sono prorogate fino al 15 maggio 2021.

Di seguito il link al testo: Ordinanza 29 aprile 2021

 

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