Vi informiamo che nella G.U. n. 108 del 7 maggio 2021 è stata pubblicata l'Ordinanza 6 maggio 2021 del Ministero della salute: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente ordinanza produce effetti dal 7 maggio 2021 e fino al 30 maggio 2021.
Si espongono i contenuti:
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, relative agli spostamenti dall'India, Bangladesh e Sri Lanka, sono reiterate fino al 30 maggio 2021;
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 4, dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale sono, altresi', consentiti ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021;
3. L'ingresso e il transito nel territorio nazionale e' comunque consentito per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili nei termini e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, secondo espressa autorizzazione del Ministero della salute.