Riportiamo di seguito le disposizioni contenute nell’art. 1 del DL Sostegni Bis
L’art. 1 “Contributo a fondo perduto” dispone l’erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto per coloro che hanno presentato istanza e ottenuto (debitamente e senza averlo restituito) il precedente contributo.
L’importo del nuovo contributo è equivalente a quello già erogato a seguito del DL Sostegni e, senza necessità di presentare un’altra istanza, sarà accreditato dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale del contribuente, oppure sarà riconosciuto un credito d’imposta di pari importo per coloro che avevano già optato per questa soluzione.
Alternativamente, al fine di erogare ristori ai soggetti più colpiti dal protrarsi dell’emergenza da COVID-19, il decreto modifica l’orizzonte temporale individuato dal precedente DL Sostegni, per il calcolo del contributo, includendovi i primi mesi del 2021.
In questo caso, il contributo verrà erogato nel caso in cui ricorrano due condizioni:
L’ammontare è calcolato applicando le medesime percentuali individuate dal decreto Sostegni 1 ma, questa volta, riferite alla differenza tra le medie mensili del fatturato del nuovo periodo di riferimento (aprile 2020-marzo 2021 rispetto ad aprile 2019-marzo 2020).
Laddove l’importo così calcolato sia superiore al nuovo contributo, che verrà accreditato direttamente dall’Agenzia o riconosciuto come credito d’imposta, la presentazione dell’istanza consentirà l’erogazione, o il riconoscimento come credito di imposta, della differenza di importo, mentre, laddove l’importo sia inferiore al contributo già ricevuto o riconosciuto come credito d’imposta, l’istanza non avrà effetti.
Solamente per i soggetti che non hanno ricevuto il precedente contributo a fondo perduto disposto dal DL Sostegni, si introducono percentuali più vantaggiose per il calcolo del nuovo contributo.
Sempre al sussistere delle due condizioni sopra riportate, per tali soggetti il contributo riconosciuto sarà pari al:
La norma rinvia ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per individuare gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
In aggiunta ai precedenti contributi, a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte e professione o che sono titolari di reddito agrario, con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro, spetta un ulteriore contributo a fondo perduto laddove si dimostri un peggioramento del risultato economico dell’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
La percentuale da considerare al fine di determinare l’effettivo “peggioramento” e la percentuale da applicare ai fini del calcolo del suddetto contributo, dovranno essere definite con decreto del Ministro dell’Economie e delle Finanze.
Va precisato che l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Tutti i contributi introdotti dall’articolo 1 sono riconosciuti entro il limite massimo di 150.000 euro.
Infine, il Decreto prevede che, ove residuino risorse non utilizzate per l'erogazione dei descritti contributi a fondo perduto, sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento degli altri contributi di cui all’art. 1 del DL.
Con riferimento ai meccanismi di ristoro previsti dal Decreto, si osserva che, sebbene sia stata introdotta forma di contributo basata anche sulle perdite effettivamente registrate, l’attuazione della misura è demandata a successivi provvedimenti del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Peraltro, la mancata indicazione della percentuale di perdite per accedere al contributo presuppone che questa verrà decisa in modo tale da non erogare contributi in misura superiore a 4 miliardi.
Al contrario, le altre due tipologie di contributi, basate sulle perdite di fatturato, sono in larga parte già definite e operative.