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News - 01/07/2021

Decreto Legge 30 giugno 2021 n.99 – Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese

Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2021

Vi informiamo che è stato pubblicato nella GU n.155 del 30-6-2021 il DL 30 giugno 2021 n.99 – Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

Si espone, di seguito, il contenuto:

Art. 1 Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS

Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 e' sospeso per il semestre di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto (1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021).

Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

L’art. 1 al comma 11 istituisce, poi, un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono pagamenti elettronici e per il collegamento con i registratori telematici. 

Art. 2 Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

L’art. 2 co. 1 del Decreto Legge stabilisce il differimento al 31 agosto del termine, prima fissato al 30 giugno, di cui all’art. 68 co. 1 D.L. 18/2020. Si tratta del termine previsto per la sospensione dei versamenti delle cartelle di pagamento emesse  dagli agenti della riscossione.

Il medesimo art. 2 co. 4 sostituisce le parole “30 giugno 2021” con “31 luglio 2021” contenute nell’art. 30 co. 5 primo periodo D.L. 41/2021. E’ quindi confermata la proroga del termine di approvazione di tariffe e regolamenti TARI.

Art. 3 Misure per il settore elettrico

Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021: a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, e' destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia; b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di euro.

Art. 4 Misure in materia di tutela del lavoro

Trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore  delle  aziende  operanti  nel  settore aereo

Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, puo', in via eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022 e la dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.

Industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attivita' economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.

A tali  datori di lavoro, resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data, resta altresi' preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Inserimento dell’ Art. 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria) al Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73

Ai datori di lavoro (datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19) di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , e' riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

A tali datori di lavoro resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Sono previste delle eccezioni.

Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale

E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo e' finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali e' programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

Art. 5 - Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini

Il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata gia' erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Art. 6 Disposizioni in materia di Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a.

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio.

Art. 7 Disposizioni finanziarie

Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente, il comma 30 dell'articolo 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e' abrogato.

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

Rimandando ad ulteriori approfondimenti da parte delle Aree competenti, si allega il Provvedimento.

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