Vi informiamo che nella G.U. n. 175 del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Il Decreto Legge è composto da 14 articoli e da un allegato. Si espongono , di seguito, le novità:
Proroga dello stato di emergenza nazionale
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Modifiche al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e al Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33
Si segnala, nel Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, la sostituzione del comma 16-septies dell’articolo 1, che determina nuovi criteri per il passaggio delle Regioni da un colore all’altro.
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni e Province autonome. Dal primo agosto, i due parametri principali saranno:
· il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
· il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Sono denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 15 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita';
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita';
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita'.
Impiego certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass)
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
· aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
· essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
· essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Al Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito l’art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19): dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4 del DL 22 aprile 2021 n.52, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5 del DL 22 aprile 2021 n.52;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis del DL 22 aprile 2021 n.52;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6 del DL 22 aprile 2021 n.52, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7 del DL 22 aprile 2021 n.52;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1 del DL 22 aprile 2021 n.52, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter del DL 22 aprile 2021 n.52;
i) concorsi pubblici.
Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone e non si applicano ai soggetti:
· Esclusi per eta' dalla campagna vaccinale;
· Esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne laverifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.
Nelle more dell'adozione del predetto Decreto, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' su citate sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni menzionate.
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
Vengono modificati i commi 1 e 2 dell’art.5 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Misure per gli eventi sportivi
Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
· In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
· In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Fondo discoteche
È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.
Tamponi a prezzo ridotto
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Disposizioni transitorie e finali
Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente Decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.
Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.
Il provvedimento è allegato.