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News - 05/08/2021

Ministero della Salute: circolari sul Digital green certificate vaccinati o guariti all'estero e sulle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Modalità per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero e certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

In allegato le circolari del Ministero della salute del 4 agosto u.s. contenenti informazioni sul Digital green certificate vaccinati o guariti all'estero e sulle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

 

In particolare la circolare n 35309 "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19" specifica che:

le disposizioni si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19. Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Nel frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare.

 

Come per il green pass anche l’esenzione potrà essere in formato cartaceo o digitale ma avrà una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori proroghe. A rilasciarle saranno i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni.

 

Per quanto riguarda la circolare n 0035209 "Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero" si precisa quanto di seguito.

 

Nelle more dell’estensione della procedura sperimentale di cui alla circolare congiunta Ministero della Salute/M.A.E.C.I., prot. n 9662-26/07/2021-DGSISS, si rappresenta che, i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC sulla base dei criteri di emissione stabiliti dalla norma di legge, recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome, e presentando, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la seguente documentazione, in funzione della tipologia di certificazione verde COVID-19 richiesta:

a) certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti: - dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); - dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto); - data/e di somministrazione del/dei vaccino/i; - dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Per l’emissione della Certificazione verde COVID-19 sono validi al momento esclusivamente i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): - Comirnaty (PfizerBioNtech); - Spikevax (Moderna); - Vaxzevria (AstraZeneca); - COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).

b) certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti: - dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); - informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo); - dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

 

I certificati di cui alla lettera a) e b), in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatti almeno in lingua inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua inglese o tedesca; in caso di altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

In caso di richiesta di emissione di certificazione verde COVID-19 a seguito di completamento del ciclo vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare entrambi i certificati di cui alla lettera a) e b). In caso di somministrazione della sola prima dose di vaccino già avvenuta all’estero, per ciclo vaccinale a più dosi, la certificazione verde COVID-19 relativa alla prima dose potrà essere richiesta solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose di quel vaccino (attualmente 42 giorni per i vaccini a mRNA e 84 giorni per Vaxzevria); in ogni caso, al richiedente dovrà essere garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale.

La documentazione presentata dal richiedente potrà essere validata, verificando il rispetto dei requisiti sopra elencati, esclusivamente da personale medico. Per l’inserimento dei dati del richiedente, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, i Servizi Sanitari Regionali saranno abilitati per l'accesso ad una specifica funzionalità disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) e l’amministratore di sicurezza locale del Sistema TS dovrà provvedere ad abilitare il personale addetto. I dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero acquisite nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) con la sopracitata funzionalità potranno poi essere resi disponibili alle Regioni di residenza dall’Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN), attraverso le medesime modalità con cui vengono restituite le somministrazioni di vaccini anti-COVID 19 somministrate a soggetti fuori dalla propria Regione di residenza, previa verifica delle modalità di restituzione delle stesse informazioni dal Sistema TS ad AVN. I dati inseriti nel sistema TS confluiranno nella Piattaforma nazionale–DGC per generare in automatico la certificazione verde COVID-19 che l’interessato potrà acquisire, tramite l’AUTHCODE che riceverà via mail o, ove non disponibile l’indirizzo di posta elettronica, via SMS, dal sito www.dgc.gov.it o dall’APP IMMUNI, in combinazione con gli estremi della propria tessera sanitaria o, in mancanza, con quelli del documento di identità presentato al momento della richiesta, oppure tramite identità digitale SPID/CIE sempre sul sito www.dgc.gov.it o con APP IO. Ove il richiedente completi successivamente il ciclo vaccinale presso un punto vaccinale regionale, la seconda dose dovrà essere registrata come tale nel sistema vaccinale regionale che trasmetterà l’informazione all’Anagrafe Nazionale Vaccini tramite il flusso giornaliero AVC, in analogia a quanto già in essere con la registrazione delle somministrazioni di seconde dosi effettuate nell’ambito del piano strategico nazionale per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

 

In allegato le due circolari

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