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News - 24/08/2021

Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111 – Misure per l’esercizio in sicurezza delle attività

Leggi la nostra analisi sul contenuto del DL

Facendo seguito alle news del 06/08/2021 e del 10/08/2021 si analizza, di seguito, il contenuto del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti:

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle universita'

Nell'anno scolastico 2021-2022, i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2 del  Decreto Legislativo 13  aprile  2017,  n.  65, e l'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.

Le attivita' didattiche e curriculari delle universita' sono svolte prioritariamente in presenza.

Per consentire lo svolgimento in  presenza  dei suddetti  servizi e attivita', nonchè per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di  emergenza, sono  adottate,  in  tutte  le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita', particolari  misure minime di sicurezza.

Fino al 31 dicembre 2021, sono previste deroghe da parte dei Presidenti delle regioni e delle  Province  autonome  di Trento e di Bolzano e dei Sindaci, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze  di eccezionale  e  straordinaria  necessita'  dovuta  all'insorgenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico  e universitario

Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde COVID-19.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del Ministero della salute.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto

A far data dal 1° settembre 2021  e  fino  al  31  dicembre  2021, termine  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e'  consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi COVID-19, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per  i  collegamenti  marittimi  nello Stretto di Messina;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

d) autobus adibiti a servizi di  trasporto  di  persone,  ad  offerta indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti  a  servizi  di  noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del Ministero della salute.

Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in  materia  di spettacoli aperti al pubblico

Norma di carattere generale

Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5,  commi 2 e 3, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e'  possibile prevedere  modalita'  di  assegnazione  dei  posti   alternative   al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Zona bianca – capienza consentita al chiuso per eventi e competizioni sportivi

Dal 7 agosto 2021,  per  la partecipazione del pubblico agli eventi e  competizioni  sportivi  di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in zona  bianca  la  capienza  consentita  al  chiuso  non  puo'  essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

Zona bianca – capienza consentita al chiuso per spettacoli aperti al pubblico

Dal 7 agosto 2021,  per  gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5,  comma  1,  del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  in  zona  bianca  la  capienza consentita al chiuso non puo' essere superiore al  35  per  cento di quella massima autorizzata nel  caso  di  eventi  con  un  numero  di spettatori superiore a 2500.

Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino

Sono previste disposizioni particolari per i soggetti in possesso di un  certificato  di  vaccinazione  anti SARS-Cov-2 rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie  della Repubblica di San Marino.

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