Facendo seguito alle news del 06/08/2021 e del 10/08/2021 si analizza, di seguito, il contenuto del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti:
Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle universita'
Nell'anno scolastico 2021-2022, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.
Le attivita' didattiche e curriculari delle universita' sono svolte prioritariamente in presenza.
Per consentire lo svolgimento in presenza dei suddetti servizi e attivita', nonchè per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita', particolari misure minime di sicurezza.
Fino al 31 dicembre 2021, sono previste deroghe da parte dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Sindaci, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico
Norma di carattere generale
Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' possibile prevedere modalita' di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Zona bianca – capienza consentita al chiuso per eventi e competizioni sportivi
Dal 7 agosto 2021, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non puo' essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.
Zona bianca – capienza consentita al chiuso per spettacoli aperti al pubblico
Dal 7 agosto 2021, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non puo' essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.
Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino
Sono previste disposizioni particolari per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie della Repubblica di San Marino.