La legge di Bilancio 2021 prevede che in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al DPR n.633 del 1973, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello n. 548 del 18 agosto, ha ritenuto che rientri nella nozione di prestazione dei servizi strettamente connessi a vaccini anti COVID-19 anche la concessione in uso di una porzione delle aree espositive per consentire lo svolgimento della campagna di vaccinazione da COVID-19, che garantisca l'idoneo allestimento degli spazi e la prestazione di alcuni servizi accessori, con unico corrispettivo. Pertanto queste prestazioni possono essere acquistate in esenzione da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.