Facendo seguito alla news del 6/08/2021, Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.202 del 24-08-2021 il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118: “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.
Si elencano, di seguito, le novità:
Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa
Si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
L'art. 2 del Decreto introduce, a partire dal 15 novembre 2021, un nuovo strumento negoziale e stragiudiziale, meno oneroso, e in potenza più adeguato ad affrontare l’attuale contesto economico: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni critiche, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
Istituzione della piattaforma telematica nazionale
E' istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella quale e' disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
Misure protettive
L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con tramite tramite la piattaforma telematica, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative
Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilita' di insolvenza, l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilita' economico-finanziaria dell'attivita'.
L'imprenditore ha l’onere di informare preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione come pure dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti con le prospettive di risanamento. L'intervento di segnalazione dell'esperto si concretizza solo qualora la scelta possa, a suo giudizio, ostacolare le prospettive di recupero della normale attività d’impresa.
L'esperto, in questa fattispecie, può decidere di evidenziare le sue perplessità all'imprenditore e all'organo di controllo. Qualora, malgrado la sua segnalazione, l'atto venga portato comunque a compimento, l'imprenditore avrà l’obbligo di informare l'esperto il quale, nei successivi 10 giorni, deve palesare, qualora ritenga che la scelta posta in essere dall’imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori, il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
Viene modificato l’articolo 9, comma 5-bis, del DL 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2022, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo', entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarita' della documentazione, dichiara l'improcedibilita' del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.
Il provvedimento è allegato.