Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 26/08/2021

Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118 - Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2021

Facendo seguito alla news del 6/08/2021, Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.202 del 24-08-2021 il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.

Si elencano, di seguito, le novità:

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

Si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

L'art. 2 del Decreto introduce, a partire dal 15 novembre 2021, un nuovo strumento negoziale e stragiudiziale, meno oneroso, e in potenza più adeguato ad affrontare l’attuale contesto economico: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o  economico-finanziario  che  ne  rendono probabile la  crisi  o  l'insolvenza,  puo'  chiedere  al  Segretario generale  della  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale dell'impresa, la nomina di  un  esperto  indipendente  quando  risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i  creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di  individuare  una soluzione per il superamento delle condizioni critiche, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Istituzione della piattaforma telematica nazionale

E' istituita una piattaforma  telematica  nazionale  accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese  attraverso  il sito  istituzionale  di  ciascuna  camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura, nella quale e' disponibile  una  lista  di   controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro,  piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la  redazione del piano di risanamento e un test  pratico  per  la  verifica  della ragionevole perseguibilita'  del  risanamento  accessibile  da  parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo  stesso  incaricati.

Misure protettive

L'imprenditore  puo'  chiedere,   con   l'istanza   di   nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con tramite tramite la piattaforma telematica, l'applicazione di misure protettive  del patrimonio. L'istanza di  applicazione  delle  misure  protettive  e' pubblicata nel registro  delle  imprese  unitamente  all'accettazione dell'esperto e, dal  giorno  della  pubblicazione,  i  creditori  non possono  acquisire  diritti  di  prelazione  se  non  concordati  con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni  esecutive  e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui  diritti  con  i  quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva  la  gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste  probabilita' di insolvenza, l'imprenditore gestisce l'impresa in  modo  da  evitare pregiudizio alla sostenibilita' economico-finanziaria dell'attivita'.

L'imprenditore ha l’onere di informare preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione come pure dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti con le prospettive di risanamento. L'intervento di segnalazione dell'esperto si concretizza solo qualora la scelta possa, a suo giudizio, ostacolare le prospettive di recupero della normale attività d’impresa.

L'esperto, in questa fattispecie, può decidere di evidenziare le sue perplessità all'imprenditore e all'organo di controllo. Qualora, malgrado la sua segnalazione, l'atto venga portato comunque a compimento, l'imprenditore avrà l’obbligo di informare l'esperto il quale, nei successivi 10 giorni, deve palesare, qualora ritenga che la scelta posta in essere dall’imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori, il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Disposizioni in materia di concordato preventivo  e  di  accordi  di ristrutturazione

Viene modificato l’articolo 9, comma 5-bis, del DL 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40: Il debitore che, entro la data del 31  dicembre  2022,  ha ottenuto la concessione dei termini di cui  all'articolo  161,  sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, puo', entro i  suddetti  termini,  depositare  un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto  un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,  lettera d), del medesimo regio  decreto  n.  267  del  1942,  pubblicato  nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e  la regolarita' della  documentazione,  dichiara  l'improcedibilita'  del ricorso  presentato  ai  sensi  dell'articolo  161,  sesto  comma,  o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

 

Il provvedimento è allegato.

Allegati
Per informazioni
Tel. 0684499511
daniela.quaranta@un-industria.it
×

Daniela Quaranta Leoni




Roma

Telefono: 0684499511
Mail: daniela.quaranta@un-industria.it

Temi: economia,centro studi,sviluppo economico,statistiche,università,ricerca,trasferimento tecnologico,


Tel. 0684499334
chiara.antonelli@un-industria.it
×

Chiara Antonelli




Roma

Telefono: 0684499334
Mail: chiara.antonelli@un-industria.it

Temi: legalità,legislativo,sanità,salute,enti locali,confindustria,


Tel. 0684499292
adelaide.iones@un-industria.it
×

Adelaide Iones




Roma

Telefono: 0684499292
Mail: adelaide.iones@un-industria.it

Temi: legalità,legislativo,Enti locali,Confindustria,


Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index