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News - 08/09/2021

Ministero della salute – Circolare 3 settembre 2021

Chiarimenti in merito alla disciplina introdotta dall’ordinanza del Ministro della salute del 28 agosto 2021

L’Ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021 ha ridisegnato il regime dei paesi rientranti nell’elenco D dell’Allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (come modificato dall’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021), escludendo l’isolamento fiduciario di cinque giorni per coloro che facciano ingresso nel territorio nazionale a seguito di contemporanea esibizione di una certificazione di vaccinazione anti-Sars-Cov-2 rilasciata al termine del prescritto ciclo nonché di una certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

All’interno di tale disciplina trovano collocazione le nuove disposizioni relative agli ingressi nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America.

Per tali soggetti la previsione di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021 deve essere coordinata con quanto già previsto dall’articolo 4, comma 3, della precedente ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, nei termini in cui viene richiamato.

La disciplina speciale prevista per Canada, Giappone e Stati Uniti d’America può essere, quindi, così sintetizzata:

-L’ingresso è consentito, senza necessità di sottoporsi a isolamento fiduciario di cinque giorni, previa esibizione alle autorità competenti del Passenger Locator Form della certificazione di test molecolare o antigenico effettuato nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a coloro che siano in possesso:

a) della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea del farmaco (EMA);

b) della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di avvenuta guarigione da COVID-19 ovvero di analoga certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali.

-Diversamente, chi è in possesso esclusivamente di una certificazione relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico effettuato nelle settantadue o nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, è obbligato a sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. L’intera disciplina regola le modalità di ingresso sul territorio nazionale, rispetto alle quali le prescritte deroghe previste dall’articolo 6 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, si aggiungono ed operano in modo integrale e senza ulteriori modifiche. Di fatto il possesso di una certificazione di completamento del ciclo vaccinale o di avvenuta guarigione, accompagnata da un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso sul territorio nazionale, costituisce ipotesi autonoma di deroga all’isolamento fiduciario rispetto ai casi già previsti dalla disposizione di cui all’articolo 6 della citata ordinanza.

In merito alle problematiche relative all’ingresso dei minori, si richiama la disciplina prevista dall’articolo 9, comma 8-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ai sensi del quale: “Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell’Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L’obbligo di sottoporsi a test per l’infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni”.

Si richiama, altresì, quanto previsto l’articolo 9-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, che prevede un’esenzione dalla normativa specifica dell’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale. Ne consegue che, tranne nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al citato articolo 9, comma 8- bis, per tutti i soggetti di età superiore a sei anni, che siano eventualmente esclusi per età dalla campagna vaccinale, rimane valida e applicabile l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico e conseguente isolamento fiduciario, ove previsto, per l’ingresso nel territorio nazionale.

La circolare è allegata.

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