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News - 11/09/2021

Decreto Legge 10 settembre 2021 n.122 – Misure in ambito scolastico e sanitario-assistenziale

Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021

Vi informiamo che nella G.U. n. 217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".

Si espongono, di seguito, le novità:

1.Scuola

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

A chi si applica

Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

Chi controlla

Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Esenzioni

Le misure su esposte non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni sul possesso del Green Pass e sul controllo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1,3,5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da Euro 400 a Euro 1.000; in caso di reiterata violazione,  la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima).

2.Università

A chi si applica

Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

Chi controlla

I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Esenzioni

Le misure sul possesso del green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni sul possesso del Green Pass e sul controllo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1,3,5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da Euro 400 a Euro 1.000; in caso di reiterata violazione,  la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima).

3. Obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie

Le nuove norme entrano in vigore dal 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

A chi si applica

Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Chi controlla

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Esenzioni

Le misure non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni sull’accesso alle strutture e sul controllo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1,3,5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1.000; in caso di reiterata violazione,  la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima).

 

Il provvedimento è allegato.

Allegati
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