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News - 15/10/2021

Green Pass - Dpcm 12 ottobre 2021 - Linee guida PA

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19

Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.246 del 14-10-2021 il Dpcm 12 ottobre 2021 - Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

Si riassumono, di seguito, le novità:

Premessa

L’articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass), quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Contenuto dell’obbligo

Al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione (visitatori, autorità politiche o componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro).

Quindi, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’Amministrazione è tenuta a prestare.

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Modalità e soggetti preposti al controllo

L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrati, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici.

Qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

b) nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Come previsto dall’articolo 3, del Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative (vds. nostra news del 09/10/2021).

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Controlli manuali, automatizzati e a campione

Di seguito si indicano le specifiche funzionalità, che saranno compiutamente definite da un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (…"10. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di  concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  dell'economia  e delle finanze, sentito il Garante per la  protezione  dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra le certificazioni verdi  COVID-19  e la Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea, tramite il Gateway europeo), per la verifica automatizzata dei green pass, che verranno gradualmente rese disponibili:

per tutte le amministrazioni, un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source;

- per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA, una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA;

- per tutte le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del green pass con riferimento all’elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all’Istituto al momento della richiesta;

- per tutte le amministrazioni con almeno 1000 dipendenti, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e accreditamento.

Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.

Possibili misure in materia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita

L’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione.

Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021.

A decorrere dalla predetta data si verificherà, pertanto, il rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni.

In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del green pass, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un ampio arco temporale.

Si allega il Dpcm 12 ottobre 2021.

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