Il 14 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM 12 ottobre 2021, che modifica il DPCM 17 giugno 2021, recante, tra l’altro, la disciplina sulla verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass.
Il nuovo DPCM, in vigore dal 14 ottobre 2021, fornisce alcune importanti soluzioni alle principali problematiche operative emerse ai fini dell’applicazione dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021.
In particolare, il nuovo DCPM risolve la questione dei controlli da remoto (es. dei lavoratori che non accedono alla sede aziendale o in trasferta), nonché quella dell’integrazione del sistema di verifica dei green pass con i sistemi di controllo già utilizzati dai datori di lavoro (es. sistemi di rilevazione delle presenze), implementando ulteriori funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata nel possesso delle certificazioni verdi in corso di validità.
Le nuove funzionalità consistono nella verifica del possesso del Green pass attraverso la possibilità di consultazione del Portale istituzionale INPS, integrato con la piattaforma nazionale DGC (per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti) e nella installazione del software Devolpment Kit-SDK con la possibilità di creare delle App per integrare le funzionalità di verifica dei Green pass (per maggiori informazioni sul pacchetto di sviluppo consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/sistemi-di-verifica-automatizzati.html
Il nuovo DPCM chiarisce anche la tipologia di documentazione utilizzabile ai fini delle verifiche, nonché le attività di trattamento dei dati personali consentite all’esito dei controlli.
Quanto alle attività di trattamento dati personali consentite all’esito dei controlli, il nuovo DPCM conferma l’interpretazione di Confindustria relativa alla possibilità di raccogliere i dati dell’intestatario della certificazione ai fini dell’applicazione dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021, limitandone tuttavia la raccolta ai soli dati strettamente necessari all’adozione delle misure di cui all’art. 9-septies, commi 6 e sgg del DL n. 52/2021.
In sintesi, è consentita la sola realizzazione delle attività conseguenti ad un controllo del Green pass con esito negativo, mentre devono considerarsi non consentite le attività di registrazione e/o verbalizzazione delle attività di verifica che comportano l’annotazione dei soggetti controllati con esito positivo. In questo ultimo caso, si potrà continuare a darne evidenza nei documenti di registrazione/verbalizzazione solo in termini aggregati.
Per un dettagliato approfondimento sui temi sopra evidenziati si rinvia alla nota di dettaglio, elaborata da Confindustria.
Con riserva di ulteriori informazioni e aggiornamenti.