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News - 25/10/2021

Ministero salute – Ordinanza 22 ottobre 2021

Nuove limitazioni ed obblighi di dichiarazione per alcuni spostamenti da e per il territorio nazionale

Vi informiamo che è stata pubblicata nella G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021  l'Ordinanza 22 ottobre 2021 del Ministero della salute: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si espongono le novità:

 «Elenco C

 Austria, Belgio, Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca  (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Francia  (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi (esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   territori   nel continente  africano),  Svezia,  Ungheria,  Islanda,   Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco»;

  • L'ingresso nel territorio nazionale per  le  persone  che  hanno soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori  di  cui  sopra nei  quattordici  giorni  antecedenti,  e'  consentito  alle seguenti condizioni:

 a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque e' deputato ad effettuare controlli, del Passenger  Locator  Form  in formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

 b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque e' deputato ad effettuare  controlli,  di  una  delle  certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;

 c) in caso di  avvenuto  ingresso  nel  territorio  nazionale  in violazione delle previsioni di cui alla lettera b), sottoposizione  a isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo  indicato  nel  Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione  a  un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di  tampone,  alla fine di detto periodo;

 «Elenco D

 Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile,  Emirati  Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait,  Nuova  Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  nord (compresi  Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi   i   territori   non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea,  Singapore, Stati   Uniti   d'America,   Ucraina,   Uruguay;   Taiwan,    Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao».

L'ingresso  nel  territorio  nazionale  a  persone  che   hanno soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori  di  cui  all’elenco precedente nei  quattordici  giorni  antecedenti,  e'  consentito  alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque e' deputato ad effettuare controlli, del Passenger  Locator  Form  in formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione   verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo,  a  seguito  di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di  una  certificazione rilasciata dalle autorita' sanitarie  competenti  a  seguito  di  una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA). Tale ultima certificazione  e'  riconosciuta come equivalente a quella di cui all'art. 9, comma 2, lettera a)  del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE  2021/953  e 2021/954.  Le  persone  che  hanno  soggiornato  o  transitato,   nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone  e  Stati  Uniti  d'America,  possono,  altresi', esibire la  certificazione  verde  COVID-19  di  avvenuta  guarigione ovvero  la  certificazione  rilasciata  dalle   autorita'   sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Le certificazioni possono  essere  esibite  in  formato  digitale  o cartaceo;

c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i controlli, della  certificazione  di  essersi sottoposto,  nelle  settantadue  ore  antecedenti  all'ingresso   nel territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine  e'  ridotto  a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran  Bretagna  e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed  esclusi  i  territori  non appartenenti al continente europeo).

  • In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui  al comma 2, lettera b) dell’Ordinanza, fermo restando l'obbligo di sottoporsi  al  test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si  applica la  misura  dell'isolamento  fiduciario  per  cinque  giorni   presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator  Form,  con  l'obbligo  di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
  • Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco  E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri  o  di persona, anche non convivente, con la quale vi e'  una  comprovata  e stabile relazione affettiva.

  •   L'ingresso nel territorio  nazionale  alle  persone,  che  hanno transitato  o  soggiornato,  nei   quattordici   giorni   antecedenti all'ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di  cui  all'elenco E, e' consentito esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della  Repubblica  di San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli 2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli 2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una comprovata e stabile relazione affettiva;

m)  partecipazione  da  parte  di  atleti,  tecnici,  giudici   e commissari  di   gara,   rappresentanti   della   stampa   estera   e accompagnatori  a  competizioni  sportive  di   livello   agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento  del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del  Comitato  italiano paralimpico (CIP) e regolate da  specifico  protocollo  di  sicurezza adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

  • Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti  ai  sensi  del punto precedente avvengono nel rispetto delle seguenti modalita':

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e  a  chiunque sia deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare  o  antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) sottoposizione  a  isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;

d) sottoposizione a un test molecolare o  antigenico,  effettuato per mezzo di tampone, alla fine  dell'isolamento  fiduciario  di  cui alla lettera c).

 

Sono previsti casi particolari per i minori, casi particolari in cui non si applicano la  sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, nonché  in cui non si applicano le disposizioni su citate per l’ingresso nel territorio nazionale, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger  Locator  Form.

La presente ordinanza, contenuta in allegato, produce effetti dal 26 ottobre 2021 e fino al 15 dicembre 2021.

Allegati
Per informazioni
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