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News - 26/10/2021

Conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

Vi informiamo che nella G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021 è stata pubblicata la Legge 21 ottobre 2021, n. 147: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il Provvedimento è entrato in vigore il 24/10/2021.

Si esaminano, di seguito, le novità:

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2021) è prorogata al 16 maggio 2022 e l’applicazione del Titolo II del Codice sulle misure di allerta e della composizione assistita della crisi, al 31 dicembre 2023.

Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative

L’obbligo per le società a responsabilità limitata di provvedere a nominare l’organo di controllo viene differito alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative

Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. L’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, lettere a) , b) , c) e d) , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

Disciplina della liquidazione del patrimonio

Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario.

Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Vengono apportate una serie di modifiche alla legge fallimentare.

Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Viene posticipato di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale è possibile depositare l’atto di rinuncia al concordato in bianco o all'accordo di ristrutturazione dei debiti per la predisposizione di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare.

 

Il Provvedimento è allegato.

Allegati
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