Vi informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.272 del 15-11-2021, l’Ordinanza del Ministero della salute 11 novembre 2021: “Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus SarsCov2, le attivita' relative al trasporto e alla logistica devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», che costituisce parte integrante dell’Ordinanza.
Il documento aggiorna e sostituisce il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», di cui all'allegato 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato.
Si espongono, di seguito, le novità:
Settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di competenza delle Regioni d delle Province autonome
Data la forte diversità di situazioni in cui il TPL si trova ad operare, si raccomanda un confronto preventivo nell’ambito del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo sull’organizzazione dei controlli nelle tratte a maggiore affluenza.
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato
Previa informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione in merito alle misure di prevenzione adottate, nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini), e in ogni caso in tutte le stazioni, compatibilmente alle rispettive capacità organizzative e ai flussi di traffico movimentati, vanno previste:
In caso di passeggeri che, a bordo treno, presentino sintomi riconducibili all’affezione da COVID19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento o prevedere appositi spazi dedicati. L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.
Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati, è preferibile che il controllo della certificazione verde sia svolto a terra, prima della salita sul mezzo.
Settore marittimo e portuale
Nel settore marittimo e portuale è necessario evitare quanto più possibile i contatti tra il personale di terra e il personale di bordo e comunque è raccomandata la distanza interpersonale di almeno un metro. Per il personale e i passeggeri è previsto l’obbligo della mascherina.
Le imprese devono fornire indicazioni e opportuna informativa al proprio personale per:
Servizi di trasporto non di linea
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare. Per il conducente vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. All’interno del veicolo dovranno possibilmente essere installate paratie divisorie tra conducente e passeggero. Le presenti disposizioni, per quanto applicabili, si applicano anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. Vige anche per il personale conducente tali servizi l’obbligo della Certificazione verde.
Settore aereo
Gli addetti devono sempre indossare la mascherina chirurgica o di livello superiore di protezione. Nel caso in cui dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero e fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine chirurgiche o di livello superiore di protezione (FFP2) e, su indicazione del Medico Competente, ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l’applicazione del Protocollo di cui in premessa. Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci. La verifica del possesso della Certificazione verde dei lavoratori verrà effettuata secondo i protocolli aziendali adottati nel rispetto della normativa al riguardo, prevedendo prioritariamente che tali controlli, ove possibile, siano effettuati al momento di accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
Settore autotrasporto merci
Se sprovvisti di mascherine, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Nel caso in cui scendano dagli stessi ed entrino in contatto con altri operatori dovranno indossare mascherine di protezione o altro dispositivo di protezione di livello pari o superiore. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti, ai quali qualora non siano in possesso di mascherine, se in luogo chiuso, si raccomanda la rigorosa distanza di due metri. L’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria è consentito secondo modalità previste dall’azienda, che garantiscano comunque la corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni in sicurezza, nonché l’utilizzo per i lavoratori di servizi igienici dedicati nei quali dovrà essere garantita una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idonei e sufficienti mezzi detergenti e igienizzanti per le mani. Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi.
Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Inoltre, si raccomanda di utilizzare, ove possibile, modalità di pagamento online o di pagamento no contact. Ove ciò non sia possibile, si raccomanda la sanificazione delle mani, in aggiunta alle mascherine chirurgiche che devono essere comunque indossate ogni qualvolta l’attività non sia svolta in condizioni di isolamento.
Il Provvedimento è consultabile al seguente link: LINK