Sono stati forniti dalla Regione Lazio i primi chiarimenti in merito all' Avviso n. G13300 "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa", pubblicato in data 30 ottobre 2021
Ad integrazione della news già pubblicata in data 10 novembre 2021, ed in riferimento all' Avviso G13300 “Patto tra generazioni- Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’ impresa”, pubblicato dalla Regione Lazio in data 30 ottobre u.s., abbiamo chiesto alcuni chiarimenti alla Stessa, ponendo i seguenti quesiti:
- Relativamente al paragrafo “Macro ambito: ricambio generazionale tra i lavoratori”, riportato all’ interno del punto 4 dell’ Avviso, si legge quanto segue: “Incentivo fino ad un massimo di 11.000,00 euro nell’ipotesi in cui il ricambio generazionale avvenga tra lavoratore/lavoratrice senior a cui manca un periodo massimo di 12 mesi utile al raggiungimento del requisito pensionistico”, e “ Incentivo fino ad un massimo di 16.000,00 euro nell’ipotesi in cui il ricambio generazionale avvenga tra lavoratore/lavoratrice senior a cui manca un periodo compreso fra 12 mesi e 24 mesi utili al raggiungimento del requisito pensionistico”, si chiede se tali benefici economici (11.000,00 euro e 16.000,00 euro) vengano corrisposti integralmente anche nel caso in cui al pensionando manchino, rispettivamente, meno di 12 e 24 mesi al perfezionamento dei requisiti pensionistici, al raggiungimento dei quali il lavoratore anziano potrà risolvere il rapporto di lavoro.
- In relazione al periodo di coesistenza all’ interno dell’ azienda dei due soggetti (pensionando e lavoratore neoassunto), il punto 3 dell’ Avviso specifica che una delle finalità del presente Avviso è quella di “incrementare l’ occupazione giovanile attraverso l’ assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori under 35 in contesti aziendali in cui sono presenti lavoratori che maturano al massimo entro 24 mesi il diritto alla pensione, garantendo almeno per il 50% del periodo la coesistenza in azienda tra i due lavoratori – giovane e anziano – al fine di realizzare un percorso di trasferimento di competenze e conoscenze sul campo”. Da quanto si evince dal testo sopra riportato non è ben chiaro se, per 50% del periodo di coesistenza in azienda debba intendersi il 50% del periodo mancante al pensionando ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici, oppure il 50 % del periodo massimo richiesto nelle due tipologie di incentivi, e quindi rispettivamente 6 mesi per l’ incentivo a), e 12 mesi per l’ incentivo b).
- In riferimento a quanto riportato all’ interno del punto 4 dell’ Avviso, relativo al saldo occupazionale positivo, si richiede se questo debba riferirsi alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Di seguito le risposte ai quesiti forniteci dalla Regione Lazio:
Risposta Quesito 1:
I benefici di 11.000 euro o di 16.000 euro vengono corrisposti integralmente anche nel caso in cui al pensionando manchino, rispettivamente, meno di 12 mesi oppure più di 12 e meno di 24 mesi al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Risposta Quesito 2:
Per 50% del periodo di coesistenza in azienda si intende il 50% del periodo mancante al pensionando ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici (esempio, se mancano 16 mesi al raggiungimento dei requisiti, almeno per 8 mesi deve essere garantita la coesistenza tra pensionando e neoassunto).
Risposta Quesito 3:
Affermativo.