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News - 28/11/2021

Ministero salute – Ordinanza 26 novembre 2021

Vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini

Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni  di  cui  all'Ordinanza  del  Ministro della salute 22 ottobre 2021, sono vietati l'ingresso e  il  transito nel territorio nazionale alle  persone  che  nei  quattordici  giorni antecedenti hanno soggiornato o  transitato  in  Sudafrica,  Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, a eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in  Italia da data  anteriore  alla  presente  Ordinanza,  unitamente  ai  figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile,  a  condizione  che non manifestino sintomi da Covid-19. Le persone che si trovano nel territorio  nazionale  e  che  nei quattordici  giorni  antecedenti  alla   presente   Ordinanza   hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho,  Botswana,  Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, anche  se  asintomatiche,  sono obbligate  a  comunicare  immediatamente  l'avvenuto   ingresso   nel territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test  molecolare, da  effettuarsi  per  mezzo  di  tampone  nonche'  a  sottoporsi   ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo  di effettuare un ulteriore test molecolare al  termine  del  periodo  di isolamento.

Si applica la seguente disciplina:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque e' deputato a effettuare controlli, del  Passenger  Locator  Form  in formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di essersi sottoposti, nelle settantadue  ore  antecedenti  all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per  mezzo di tampone e risultato negativo;

c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di  esecuzione  di  test molecolare o antigenico, il soggetto e' comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;

d) sottoposizione  a  isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;

e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al  termine dei dieci giorni di isolamento.

A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi restando gli obblighi di compilazione del  modulo  di  localizzazione del passeggero digitale, le disposizioni non si applicano all'equipaggio e  al  personale  viaggiante  dei  mezzi  di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da  effettuarsi  per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o  luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel  territorio  nazionale  presso  l'azienda  sanitaria  locale   di riferimento.

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria e' interdetto il traffico  aereo  da  Sudafrica,  Lesotho,  Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.

Le compagnie aeree, le societa' e gli enti  pubblici  e  privati che gestiscono gli scali aeroportuali,  marittimi  e  terrestri  sono tenuti a garantire la massima diffusione  di  quanto  disposto  dalla presente Ordinanza.

Link all’Ordinanza: LINK

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