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News - 21/12/2021

Regione Lazio - Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 dicembre 2021, n. Z00025

Rafforzamento del rispetto delle misure comportamentali a livello individuale tramite obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi all'aperto, nel periodo 23 dicembre 2021 - 23 gennaio 2022

Vi informiamo che è stata pubblicata nel BUR n.118 – Supplemento n.3 del 21/12/2021, l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 dicembre 2021, n. Z00025: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: rafforzamento del rispetto delle misure comportamentali a livello individuale tramite obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi all'aperto, nel periodo 23 dicembre 2021 - 23 gennaio 2022.

Considerato che, sebbene le misure finora adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, i  dati dimostrano che l’evolversi della situazione epidemiologica è connotata da un sensibile aumento dei casi sul territorio nazionale, numero suscettibile di incremento significativo in concomitanza delle prossime celebrazioni natalizie, di fine anno ed Epifania, in cui risulta difficoltoso garantire il distanziamento interpersonale e assembramenti/affollamenti, con la presente Ordinanza si ordina che:

1. a decorrere dalle ore 00:00 del 23 dicembre 2021 e fino alle 24:00 del 23 gennaio 2022 è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina di protezione individuale nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Certificazione Verde Covid-19;

2. per tutta la durata della presente ordinanza, è disposto l’aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture sanitarie, pubbliche e private prevedendo l’esecuzione di un test con periodicita’ non superiore ai 10 giorni, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all'Azienda Sanitaria o Struttura sanitaria.

3. l’esenzione dall’obbligo di cui al punto 1. è prevista per i bambini con età inferiore a sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e nel corso dell’esercizio all’aperto di attività motorie e/o sportive.

Allegati
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