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News - 25/12/2021

Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 (“Festività”)

Proroga dello stato di emergenza ed altre disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19

Vi informiamo che nella G.U. n. 305 del 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il provvedimento entra in vigore il 25/12/2021.

Di seguito, le novità:

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35

Art.1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

Modifiche al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

Art. 3 - Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 marzo 2022, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

Dal 1 febbraio 2022 la certificazione verde Covid è valida sei mesi (modifica articolo 9 , comma 3 e comma 4-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

Quindi, in caso di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della  relativa  dose  di richiamo e per coloro che sono stati  identificati  come  casi  accertati positivi  al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo   giorno   dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a  seguito  del ciclo vaccinale primario o della  somministrazione  della  relativa dose di richiamo, la certificazione , dal 1 febbraio 2022, ha la validità di sei mesi.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, trova applicazione anche in zona bianca.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

L'obbligo si applica anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (aeromobili, navi e traghetti, autobus, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale).

Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 (attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena), e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) (green pass rinforzato) nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 (soggetti di eta' inferiore  ai  dodici  anni  e  ai  soggetti  esenti  dalla campagna vaccinale  sulla  base  di  idonea  certificazione  medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero della salute).

Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonche' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo sono sospese le attivita' che si svolgono in sale da ballo,  discoteche e locali assimilati.

Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

L'accesso ai locali  e' consentito altresi' ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attivita', di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di  cui all'articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di  squadra,  centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive limitatamente alle attivita' al  chiuso,  nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con  esclusione  dell'obbligo  di certificazione   per   gli   accompagnatori   delle    persone    non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'; f)  centri  termali,  salvo  che  per   gli   accessi   necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza  e  allo  svolgimento   di   attivita'   riabilitative   o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g)  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di   cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione; h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino'), e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 (green pass rafforzato).

Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente

Il decreto prevede che sia assicurata, fino al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022 (somministrazione di vaccini contro il  SARS-CoV-2 nelle  farmacie  aperte  al  pubblico  da   parte   dei   farmacisti, opportunamente formati).

Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Al fine di assicurare l'individuazione  e  il  tracciamento  dei casi  postivi  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per  l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome  nello  svolgimento  delle  attivita'  di somministrazione di test per la ricerca di  SARS-CoV-2  e  di  quelle correlate di  analisi  e  di  refertazione  attraverso  i  laboratori militari  della  rete  di  diagnostica   molecolare   dislocati   sul territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche  dei laboratori  militari  e  garantire  il  corretto  espletamento  delle attivita' di cui al  precedente  periodo,  e'  autorizzata  la  spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.

Potenziamento  delle  infrastrutture  strategiche  per  le  emergenze sanitarie

Al fine di  assicurare  il  potenziamento  delle  infrastrutture strategiche per fronteggiare le  esigenze  connesse  all'epidemia  da COVID-19 e garantire una capacita' per eventuali emergenze  sanitarie future, e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa  di  6  milioni  di euro per la realizzazione e l'allestimento, da  parte  del  Ministero della  difesa,  di  una  infrastruttura  presso  un   sito   militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo  a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali  per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati  dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto  legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19

I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui all'allegato A del Decreto Legge sono prorogati fino al 31 marzo  2022  e  le  relative disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Con  riferimento  al  numero  22  di  cui  all'allegato  A (Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie) , il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2  o  FFP3  alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le  finalita' di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del  decreto-legge  6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24 settembre  2021,  n.  133 (fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3  al  personale preposto  alle  attivita'  scolastiche  e  didattiche   nei   servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e  nelle  scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie) a  valere  sulle  disponibilita'  di  cui all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Disposizioni finali

Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo  2021,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del  2  marzo 2021,  adottato  in  attuazione  dell'articolo  2,   comma   1,   del decreto-legge n. 19 del  2020,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

 

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