E' stato pubblicato il decreto che disciplina i termini, le condizioni e le modalità d’intervento del Fondo per la crescita sostenibile mediante la concessione di agevolazioni in forma di contributo al fine di contribuire al perseguimento delle finalità del Green and Innovation Deal.
Per l’attuazione della misura agevolativa sono complessivamente rese disponibili le seguenti risorse finanziarie:
Una quota pari al 60 % delle risorse è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese; nell’ambito della predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 % è destinata alle micro e piccole imprese.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni:
E’ possibile presentare programmi anche congiuntamente tra loro, fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa partecipante di valore non inferiore a euro 3 milioni.
I soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
Le imprese beneficiarie, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice.
Programmi ammissibili
Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle PMI, l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalità del Green and Innovation Deal con particolare riguardo agli obiettivi di:
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
Gli investimenti per l’industrializzazione, ammessi esclusivamente per le PMI:
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono:
Spese e costi ammissibili
Nel caso delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a:
Nel caso delle attività di industrializzazione, sono ammissibili, i costi sostenuti dalle PMI, strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi:
Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500.
Agevolazioni concedibili
Possono essere concesse agevolazioni nella forma:
L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui all’articolo 8, comma 2.
In particolare, per la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea sul sito internet
Le agevolazioni in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento de minimis.
Condizioni di accesso al FRI
Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario.
Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento.
Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui al presente articolo effettuate dalle banche finanziatrici.
La banca finanziatrice è individuata da ciascuna impresa richiedente le agevolazioni nell’ambito dell’apposito elenco reso disponibile sui siti web del MISE, di CDP e dell’ABI.
Nel caso di progetti o programmi proposti congiuntamente da più imprese, in considerazione della complessità dello specifico intervento, le banche finanziatrici possono costituire un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.
Caratteristiche del finanziamento
Nell’ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 10 %.
Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ed è concesso a un tasso non inferiore allo 0,50 % nominale annuo.
Nel rispetto del predetto limite, il tasso agevolato applicabile è indicato nel provvedimento applicativo.
La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
L’impresa beneficiaria ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla convenzione e dal contratto di finanziamento.
Procedura di accesso
L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile avviene mediante la concessione di agevolazioni utilizzando:
Le disposizioni di attuazione delle due procedure, che indicano le modalità applicative per la presentazione delle istanze, per l’effettuazione dell’attività di istruttoria e valutazione, per la concessione e per l’erogazione delle agevolazioni, nonché i termini di apertura degli interventi agevolativi, sono definiti dal MISE con i provvedimenti applicativi.
Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell’ambito di ciascuna delle due procedure una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di 365 giorni.
All’apertura dei termini per la presentazione delle domande e alla definizione delle ulteriori condizioni e procedure attuative si provvederà con decreto direttoriale di prossima emanazione.