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News - 28/01/2022

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni ter)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Vi informiamo che nella G.U. Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il decreto-legge interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o che sono stati fortemente danneggiati:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • sport.

Di seguito si espongono le novità:

Misure di sostegno per le attività chiuse

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso di alcuni requisiti (avere un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019, avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato, non essere destinatarie di sanzioni interdittive), che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

  • 47.19 - Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
  • 47.30 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • 47.43 – Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

Tutte le attività dei gruppi:

  • 47.5 – Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
  • 47.6 – Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
  • 47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
  • 47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
  • 47.75 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • 47.76 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • 47.77 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
  • 47.78 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
  • 47.79 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
  • 47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
  • 47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
  • 47.99 - Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

che presentano cumulativamente alcuni requisiti.

  • Il credito d’imposta di cui all'articolo 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di  magazzino  nel  settore  tessile, della moda e degli accessori) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
  • 47.51 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
  • 47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
  • 47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

Il  credito  d'imposta  e'   riconosciuto   fino all'esaurimento dell'importo massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2022.

Fondo Unico Nazionale Turismo

  • Il Fondo Unico Nazionale Turismo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022;
  • L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni  a   tempo  determinato  nel  settore  turistico  e  degli  stabilimenti termali è riconosciuto, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Il credito d’imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Tali disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Buoni per servizi termali

I buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro dei settori di cui ai codici Ateco all’allegato I al decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

Vengono incrementati tutti i fondi a sostegno del settore della cultura (rifinanziamento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali).

Disposizioni urgenti in materia di sport

  • Le disposizioni sul credito d'imposta per gli  investimenti  pubblicitari  in  favore di leghe e societa' sportive  professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa;
  • E’ incrementata di Euro 20 milioni per l’anno 2022 la dotazione del fondo che riconosce un contributo a fondo  perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle societa' sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche;
  • Le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento  del  movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27 dicembre  2017,  n.  205,  possono essere parzialmente  destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni e societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni  e  societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

Piano transizione 4.0

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (modifica dell'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.178).

Regioni ed enti territoriali

  • Il contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2022;
  • Il contributo statale per il mancato incasso dell’imposta di soggiorno è incrementato di 100 milioni di Euro per l’anno 2022.

Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. il Governo interviene nuovamente con ulteriori 1,7 miliardi, per un totale, nel periodo gennaio/marzo 2022, di 5,5 miliardi.

Azzeramento oneri di sistema

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Contributo d’imposta per energivori

La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.

A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Extraprofitti rinnovabili

La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.

Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

 

Altre misure riguardano la scuola, l’università e la famiglia, i vaccini, il trasporto pubblico locale e quello di media e lunga percorrenza, il  settore ferroviario, la proroga del  trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore  di imprese  di  rilevante  interesse  strategico  nazionale  e la sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022

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