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News - 05/02/2022

Decreto Legge 4 febbraio 2022 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022

Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 il Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Si espongono, di seguito, le novità (in corsivo):

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-Cov-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni.

Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

In particolare, viene modificato l’art.9 del DL 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87:

Art. 9 - Certificazioni verdi COVID-19

OMISSIS

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano  una  delle  seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al  termine  del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della  relativa  dose  di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute;

c)  effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o   molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel  rispetto  dei  criteri stabiliti  con  circolare  del  Ministero  della  salute,  con  esito negativo al virus SARS-CoV-2.

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo  la  somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

3. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della condizione prevista dal comma 2, lettera  a),  ha  una  validita'  di sei mesi a  far  data  dal  completamento  del  ciclo  vaccinale primario ed e' rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero  dall'esercente la   professione   sanitaria   che   effettua   la   vaccinazione   e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo.

In  caso di somministrazione  della  dose  di  richiamo  successivo  al  ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.  La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo  e'  rilasciata anche contestualmente  alla  somministrazione  della  prima  dose  di vaccino e  ha  validita'  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla somministrazione fino alla data prevista  per  il  completamento  del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata  nella  certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde  COVID-19  di  cui  al primo periodo e'  rilasciata  altresi'  contestualmente  all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo  una  precedente infezione da SARS-CoV-2, nei  termini  stabiliti  con  circolare  del Ministero   della   salute,   e   ha   validita'    dalla    medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta  struttura sanitaria, ovvero il predetto  esercente  la  professione  sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi  regionali,  provvede  a rendere disponibile  detta  certificazione  nel  fascicolo  sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di  cui  al  presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza  della stessa, l'interessato sia identificato come caso  accertato  positivo al SARS-CoV-2.

4. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita' di  sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma  2,  lettera b), ed e'  rilasciata,  su  richiesta  dell'interessato,  in  formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e'  avvenuto  il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di  libera scelta nonche' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente  competente,  ed  e'  resa  disponibile  nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.  La  certificazione di cui al presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato  come caso  accertato  positivo  al  SARS-CoV-2.   Le   certificazioni   di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in  vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla  data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

5. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della condizione prevista dal comma 2, lettera  c),  ha  una  validita'  di quarantotto ore dall'esecuzione  del  test  antigenico  rapido  e  di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed  e'  prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale,  dalle strutture  sanitarie  pubbliche,  da  quelle  private  autorizzate  o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al  comma  1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

OMISSIS

Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza

Viene modificato il DL 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, inserendo il comma 7-quater:

Art. 1 - Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

OMISSIS

7. Ai soggetti  che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge n.  19  del  2020,  con  provvedimento  dell'autorita'  sanitaria  e' applicata la quarantena  precauzionale  o  altra  misura  ad  effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120  giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione  o  successivamente  alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di  cui  al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno  successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  stretto  con  soggetti  confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un  test  antigenico  rapido  o molecolare per la rilevazione  dell'antigene  Sars-Cov-2  alla  prima comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui  al presente comma si applica anche alle persone sottoposte  alla  misura della quarantena precauzionale alla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute  sono  definite  le modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri  stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio  2020.  La cessazione  della  quarantena   di   cui   ai   commi   6   e   7   o dell'auto-sorveglianza di  cui  al  comma  7-bis  consegue  all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso  centri  privati  a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con  modalita' anche elettroniche, al dipartimento di  prevenzione  territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull’ autosorveglianza si applicano anche in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

In particolare, vengono apportate modifiche al DL 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021 n.87. In particolare, all’articolo 9, dopo il comma 9 sono stati inseriti i commi 9-bis e 9-ter:

OMISSIS

9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS - Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a), b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c), avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. L’effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare.

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del  menzionato  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.

OMISSIS

Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

In particolare, vengono apportate modifiche al DL 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021 n.87. In particolare, viene modificato l’art.9-bis, comma 2-bis:

Art. 9-bis - Impiego certificazioni verdi COVID-19

OMISSIS

2-bis. Nelle zone gialla, arancione e rossa, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi  ai sensi della normativa  vigente,  sono  consentiti  esclusivamente  ai soggetti in possesso di una delle certificazioni  verdi  COVID-19  di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e  ai  soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al  comma  1,  lettera a), nelle predette zone, si applica il presente  comma  ad  eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e  trasporto scolastico dedicato

Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo 9-quater e' inserito l’articolo l’art. 9-quater.1 (Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato).

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

L’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite:

Nelle scuole per l’infanzia

  1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza con  l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato positivo al COVID-19;
  2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria

  1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
  2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado

  1. con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti fino al  decimo  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato positivo al COVID-19;
  2. con due o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Il provvedimento è allegato.

Allegati
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