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News - 24/02/2022

Ministero salute – Ordinanza 22 febbraio 2022 -Ingressi sul territorio nazionale

La presente ordinanza produce effetti dal 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022

Vi informiamo che è stata pubblicata nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2022  l'Ordinanza 22 febbraio 2022 del Ministero della salute: Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

Disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale

A condizione che non insorgano sintomi da  COVID-19,  l'ingresso sul territorio nazionale e' consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque e' deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio  dispositivo  mobile  oppure  in copia cartacea;

b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque e' deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni  verdi COVID-19 o di altra certificazione attestante  le  condizioni  dell’ art. 9, comma 2 (attestazione delle condizioni con la certificazione verde Covid) del DL 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146, riconosciuta come equivalente  secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e  nei  termini  di durata stabiliti dai regolamenti europei vigenti in materia.

Solo  in  caso  di   mancata   presentazione   di   una   delle certificazioni, si  applica  la  misura della quarantena presso l'indirizzo indicato  nel  digital  Passenger Locator Form, per un periodo  di  cinque  giorni,  con  l'obbligo  di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Deroghe

A condizione che non insorgano  sintomi  da  COVID-19,  e  fermo restando l'obbligo di presentazione  del  digital  Passenger  Locator Form, gli obblighi suddetti  non  si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana;

e)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo  scadere  di  detto  termine,  di  lasciare  immediatamente   il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di  iniziare  un   periodo  di quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger  Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi,  alla  fine  di detto periodo, a un test  molecolare  o  antigenico,  effettuato  per mezzo di tampone;

f) a chiunque rientra  nel  territorio  nazionale  a  seguito  di permanenza di durata non superiore a  quarantotto  ore  in  localita' estere situate a  distanza  non  superiore  a  60  km  dal  luogo  di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato;

g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localita' del territorio  nazionale  situate  a  distanza  non superiore a  60  km  dal  luogo  estero  di  residenza,  domicilio  o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Obblighi dei vettori

I vettori sono tenuti a:

a) verificare prima dell'imbarco  il  digital  Passenger  Locator Form e il possesso di una delle certificazioni  verdi Covid;

b) vietare l'imbarco a  chi  manifesta  sintomi  compatibili  con l'infezione da Sars-cov-2;

c) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri  i  dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le  situazioni  nelle quali gli stessi possono essere  temporaneamente  ed  eccezionalmente rimossi;

d) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Ulteriori disposizioni per i minori

I  bambini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni   sono   esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

Disposizioni finali

La presente ordinanza produce effetti dal 1° marzo 2022  e  fino al 31 marzo 2022.

A decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di  applicarsi  le  misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute:

-28 settembre 2021;

-22 ottobre 2021;

-14 dicembre  2021;

-27  gennaio  2022.

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