Vi informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la Legge n.15 del 25 febbraio 2022 di conversione del Decreto Milleproroghe (DL 30/12/2021 n. 228).
Tra le nuove misure agevolative, si segnala la proroga di 6 mesi, dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, per completare gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nonché in beni strumentali nuovi “prenotati” nel 2021 e quindi beneficiare della misura agevolativa del credito di imposta prevista dalla legge 30 dicembre 2020 n.178:
Art. 3 quater - Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»; b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
Quindi:
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1, c.1054 e c.1056:
1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n.232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche' investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima Legge n.232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al DPR 22 dicembre 1986 n.917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta e' elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalita' di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017 n.81.
Omissis
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.