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News - 25/03/2022

DL 24 marzo 2022 n.24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario

Vi informiamo che è stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Si esaminano, di seguito, le novità:

Disposizioni volte a favorire il rientro  nell'ordinario  in  seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa  e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, il Decreto Legge prevede che possono essere adottate  una  o  piu'  ordinanze, volte a favorire il rientro  nell'ordinario  a  seguito  di  emergenze di rilievo nazionale,  entro  il  medesimo  termine  del  31 dicembre  2022, su richiesta motivata delle  Amministrazioni competenti.

Misure  urgenti  connesse  alla   cessazione   delle   funzioni   del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica COVID-19

Al fine di continuare a  disporre,  anche  successivamente  alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con  adeguate  capacita'  di risposta  a  possibili  aggravamenti  del   contesto   epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da  COVID-19,  nei  limiti  delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente, dal 1° aprile 2022, e' temporaneamente  istituita  un'Unita' per il completamento della campagna vaccinale  e  per  l'adozione  di altre misure di  contrasto  alla  pandemia,  che  opera  fino  al  31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con  Decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri.

Disciplina del potere di  ordinanza  del  Ministro  della  salute  in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la  adozione  di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19

A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello  stato  di emergenza e in relazione all'andamento  epidemiologico,  il  Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia  o  d'intesa con la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti  a  regolare  lo svolgimento in sicurezza dei servizi e  delle  attivita'  economiche, produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti  per  materia,  puo'  introdurre limitazioni agli spostamenti  da  e  per  l'estero,  nonche'  imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Isolamento e autosorveglianza

Viene modificato il DL 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87:

  • A decorrere  dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone  sottoposte  alla  misura  dell'isolamento  per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione; la  cessazione  del  regime  di isolamento consegue all'esito negativo di  un  test antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2, effettuato  anche  presso  centri  privati  a  cio'   abilitati.   In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al  dipartimento  di  prevenzione  territorialmente  competente   del referto, con esito  negativo,  determina  la  cessazione  del  regime dell'isolamento;
  • A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro  che hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza,  consistente nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla  data  dell'ultimo  contatto stretto  con  soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2   e   di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati  a  cio'  abilitati,  alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
  • Con circolare  del  Ministero  della  salute  sono  definite  le modalita' attuative del primo e secondo punto.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Viene modificato il DL 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

Luoghi al chiuso e sistema educativo, scolastico e formativo

Per  il  sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile  2022  e'  fatto obbligo  di  indossare  i  dispositivi  di   protezione   delle   vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) Per l'accesso ai seguenti mezzi di  traporto  e  per  il  loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto  di persone;

2)  navi  e  traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto interregionale;

3)  treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta Velocita';

4) autobus adibiti  a  servizi  di  trasporto  di  persone,  ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale  o regionale;

7) mezzi di trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) Per  l'accesso  a  funivie,  cabinovie  e  seggiovie,  qualora utilizzate con la chiusura  delle  cupole  paravento,  con  finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) Per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al chiuso  o  all'aperto  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,  sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni sportivi.

Altri luoghi al chiuso con esclusione delle  abitazioni  private

Fino al 30 aprile 2022 nei luoghi al chiuso diversi da quelli elencati nel paragrafo precedente e con esclusione delle  abitazioni  private, e' fatto obbligo,  sull'intero  territorio  nazionale,  di  indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L'obbligo non  sussiste  quando,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non conviventi.

Sale da ballo,  discoteche  e  locali assimilati, al chiuso

Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo,  discoteche  e  locali assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie  respiratorie,  ad  eccezione  del  momento  del ballo.

Elenco delle persone non soggette all’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie

Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.

Dispositivi  di  protezione  individuale per i lavoratori

Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale,  per  i lavoratori, sono considerati dispositivi  di  protezione  individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.

Graduale eliminazione del green pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

Le stesse certificazioni sono richieste per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo.

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito  esclusivamente ai soggetti  in  possesso  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto   green   pass   rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) piscine, centri natatori, palestre,  sport  di  squadra  e  di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi  adibiti  a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori  delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione dell'eta' o di disabilita';

b) convegni e congressi;

c)  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  per   le attivita' che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri educativi per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative attivita' di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti  alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati  che si svolgono al chiuso;

e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';

f) attivita' che abbiano luogo in sale  da  ballo,  discoteche  e locali assimilati;

g)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si svolgono al chiuso.

Accesso  dei  visitatori   a   strutture   residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie  e  hospice

A decorrere dal 30 dicembre  2021  e fino al 31 dicembre 2022, l'accesso  dei visitatori  alle  strutture  e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  certificazione   verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della  dose  di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

Accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere

A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre  2022, e'  consentito l'accesso dei  visitatori  ai  reparti  di  degenza  delle  strutture ospedaliere secondo alcune modalità (possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata  a  seguito del  completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  o  dell'avvenuta guarigione, unitamente  ad  una certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del  test  antigenico rapido  o  molecolare,  eseguito  nelle  quarantotto  ore  precedenti l'accesso).

Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione  da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Per quanto riguarda la scuola, il Decreto Legge prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

  • In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo;
  • In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

  • In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo;
  • In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

  • I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui all'allegato A del Decreto Legge sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le  relative disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili autorizzate a legislazione vigente;
  • I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui all'allegato B del Decreto Legge sono  prorogati  al  30  giugno  2022  e  le  relative disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili autorizzate a legislazione vigente. Tra le disposizioni rientrano quelle di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77 - Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.

Abrogazioni

Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli: 1 (Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure  per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), 2 (Misure relative agli spostamenti), 2-ter (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti  affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie), 3-bis (Corsi di formazione), 4 (Attivita' dei servizi di ristorazione), 4-bis (Attivita'  commerciali all'interno di mercati e centri commerciali), 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 5-bis (Musei e altri istituti e luoghi della cultura), 6 (Piscine,  centri  natatori,  palestre,  sport  di  squadra  e  centri benessere), 6-bis (Impianti nei comprensori sciistici), 7 (Fiere, convegni e congressi), 8 (Centri termali e parchi tematici e di divertimento), 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie), 8-ter (Attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'), 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto), sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il 25 marzo 2022.

 

 

 

 

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