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News - 29/03/2022

Legge 28 marzo 2022, n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Sostegni Ter)

Novità in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Vi informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 la legge n. 25/2022, di conversione del decreto Sostegni ter (DL n.4/2022), recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".

Di seguito, le novità:

Misure di sostegno per le attività chiuse

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso di alcuni requisiti e che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Viene specificato che si tratta di un sostegno per i soggetti maggiormente danneggiati.

Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati .

Fondo unico nazionale per il turismo

Il fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subìto una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto .

Per l’anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.

Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Il credito d’imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

Il credito di imposta spetta anche a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine.

Buoni per servizi termali

I buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2022.

L’ENIT – Agenzia nazionale del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, anche utilizzando i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un’ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo nei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonché in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento

I datori di lavoro dei settori di cui ai codici Ateco all’allegato I al decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

Vengono incrementati tutti i fondi a sostegno del settore della cultura (rifinanziamento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali).

Viene incrementato il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell’audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI

Viene prevista la possibilità per i Confidi di utilizzare le risorse a loro disposizione (erogate in attuazione dell’art. 1, c. 54, legge n. 147/2013) per concedere, oltre a garanzie, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici, nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

I pagamenti delle relative rate possono essere effettuati:

a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022».

Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da: a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia

In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro

Possibilità, fino al 31 dicembre 2022, per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada

Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l’effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2022.

Seguiranno ulteriori approfondimenti da parte delle Aree competenti.

 

Allegati
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