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News - 13/04/2022

Revisione dei prezzi dell'appalto: la giurisprudenza fornisce le condizioni

Una recente sentenza della sez. I del TAR Lombardia - Brescia ha affrontato il tema della revisione dei prezzi formulati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Il tema della revisione dei prezzi delle aggiudicazioni è tra i più attuali e spinosi con cui hanno a che fare quotidianamente le imprese; le conseguenze economiche del conflitto bellico tra Russia e Ucraina hanno creato un effetto a catena che si ripercuote oggi, come è noto, sul caro materiali, creando numerose problematiche alle aziende.

La necessità di revisionare i prezzi originari delle aggiudicazioni, prezzi oggi spesso incapienti per gli operatori economici, risulta in questo momento spesso indispensabile. In attesa di un intervento legislativo, il Tar Lombardia – Brescia ha affrontato il tema in oggetto, mantenendo tuttavia un impianto globale piuttosto restrittivo rispetto alla possibilità di applicare clausole di revisione dei prezzi originari.

In termini normativi, in materia di revisione dei prezzi, si ricorda preliminarmente, l’art.106, comma 1 lett. C) del Codice degli Appalti sancisce che “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore.”

 

Con la sentenza n. 239 del 10 marzo 2022 (in allegato), la sez. I del TAR Lombardia – Brescia -pur affrontando una casistica antecedente allo scoppio del conflitto bellico- ha ricordato le condizioni necessarie per consentire una revisione dei prezzi in favore dell’operatore economico. In particolare, la pronuncia ricorda la possibilità di domandare una revisione dei prezzi solo laddove, all’interno degli atti di gara, siano state previste a monte clausole “chiare, precise ed inequivocabili” contenenti i parametri da utilizzare per dare luogo ad un futuro ed eventuale riequilibrio dei corrispettivi economici. L’assenza negli atti di gara di tali clausole non consente in alcun modo l’operatività dell’art. 106 co. 1 lett. a) del Codice.

In caso di assenza delle dette clausole, rischia allora di non essere applicabile neppure il principio sancito e sopra citato dell’art. 106 co.1 lett. c) del Codice, che fa espresso riferimento alla imprevedibilità delle circostanze sopravvenute.  Tale parametro, entro cui potrebbe ragionevolmente rientrare una casistica correlata ad un caro materiale derivante dalla guerra in corso, può essere dunque applicato solo in presenza a monte delle clausole sopra citate.

Ad ogni modo, come precisa il Tar lombardo in termini maggiormente operativi, l’applicazione di una revisione dei prezzi in base a tale fattispecie imprevedibile non può ricondursi ad un riequilibrio perfettamente legato alle variazioni dei costi dei materiali, dato che in tal caso se “ne snaturerebbe la ratio trasformandolo in una clausola di indicizzazione”.

Laddove non si possa ritenere applicabile una revisione dei prezzi, o alternativamente nel caso in cui l’applicazione della revisione dei prezzi faccia permanere una situazione economicamente svantaggiosa per l’operatore economico, attualmente l’extrema ratio non può che essere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c.c., come ricordato esplicitamente dalla stessa sentenza in oggetto “nel caso in cui si verifichi un aumento esorbitante dei costi di servizio in grado di azzerarne o comunque di comprometterne in modo rilevante la redditività”.

 

Infine, si ricorda che:

1- ANAC, con una nota firmata dal Presidente Giuseppe Busia, ha richiesto al governo e al parlamento un urgente intervento normativo sulla revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture, intervento non ancora avvenuto.

2- con l’art. 29 del DL Sostegni-ter è stato introdotto l’obbligo generale per le stazioni appaltanti (valevole fino al 31 dicembre 2023) di prevedere, nei bandi per l’affidamento di contratti pubblici indetti dal 27 gennaio 2022, una clausola di revisione dei prezzi in conformità all’art. 106 co. 1 lett. a) del Codice. Tuttavia, tale disposizione non ha valore retroattivo per i precedenti contratti di affidamento.

Il quadro giuridico attuale risulta dunque ancora piuttosto restrittivo in materia di revisione dei prezzi.

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