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News - 27/04/2022

Riparto di giurisdizione tra il giudice tributario e quello ordinario

Con l’ordinanza n.7822/2020, le SS UU della Corte di Cassazione hanno stabilito che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale

In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.7822/2020, hanno stabilito, alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del d.P.R. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale.

In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nel seguente modo:

  • alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all’esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale.
  • nella competenza del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell’atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all’atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.

Naturalmente la suddetta suddivisione rileva anche quando l’esattore procede all’esecuzione sulla base di pretese di riscossione sia tributarie sia non tributarie.

Nella recentissima ordinanza n.1394 del 18 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha confermato la linea di demarcazione tracciata nella sentenza del 2020, confermando che la linea di confine tra le due giurisdizioni è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. 

 

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