Vi informiamo che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022), le seguenti Ordinanze del Ministero della salute:
Ordinanza 28 aprile 2022: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19;
Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022 (Disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale) , ad esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) ((a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022.
La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2022 e fino al 31 maggio 2022.
Ordinanza 28 aprile 2022: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
E' altresi' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.