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News - 02/05/2022

Ministero salute – Ordinanze

Ingressi sul territorio nazionale, obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

Vi informiamo che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022), le seguenti Ordinanze del Ministero della salute:

Ordinanza 28 aprile 2022: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19;

Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute  22 febbraio 2022 (Disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale) , ad esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) ((a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque e' deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio  dispositivo  mobile  oppure  in copia cartacea), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022.

La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2022 e  fino al 31 maggio 2022.

 

Ordinanza 28 aprile 2022: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione  delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto  e  per  il  loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto  di persone;

2)  navi  e  traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto interregionale;

3)  treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta Velocita';

4) autobus adibiti  a  servizi  di  trasporto  di  persone,  ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale  o regionale;

7) mezzi di trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al chiuso in sale teatrali, sale  da  concerto,  sale  cinematografiche, locali di intrattenimento  e  musica  dal  vivo  e  in  altri  locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportive che  si svolgono al chiuso.

E' altresi' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli  utenti  e  ai  visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di  ospitalita'  e  lungodegenza,  le  residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le  strutture  riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non  autosufficienti.

E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o  aperti al pubblico.

Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.

La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

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