Vi informiamo che nella G.U. n. 104 del 5 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto 24 marzo 2022 del Ministero dello sviluppo economico: Termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale.
Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, il presente decreto stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonchè i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art.27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012. E' data priorità all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.
Il presente decreto definisce, altresi', termini e modalità di concessione degli aiuti previsti dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal Quadro temporaneo medesimo, la cui applicabilita' e' subordinata alla notifica alla Commissione europea di un regime e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER;
e) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
Sono altresi' ammesse alle agevolazioni le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale.