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News - 24/05/2022

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Decreto Riaperture")

Legge 19 maggio 2022 n.52 pubblicata nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2022

Vi informiamo che nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la Legge 19 maggio 2022, n. 52: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ("Decreto Riaperture").

Di seguito, le novità:

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (Art.5)

Viene prorogato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

1) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

2) per gli spettacoli ed eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso.

Inoltre, fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 .

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art.9-bis)

Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Lavoratori fragili (articolo 10, comma 1-bis e 1-ter).

Viene prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, ossia affetti da determinate patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022.

Fino alla medesima data del 30 giugno 2022, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto.

Smart working semplificato (Art.10, comma 2-bis);

Il regime semplificato per lo smart working nelle aziende private continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.

Genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni (Art. 10, comma 2, allegato B).

Fino al 31 luglio 2022 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, possono  ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali.

 

Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2022

 

 

Allegati
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