Rispetto al testo originario proposto dal Governo, il testo aggiornato del DDL Concorrenza, approvato dalla Commissione Industria e successivamente anche dal Senato in data 30.05.2022, contiene novità sui temi dell’affidamento in-house e della costituzione di nuove società partecipate.
Il DDL, in attesa della seconda lettura della Camera, non contiene più l’originario obbligo in capo agli enti locali, negli appalti sopra soglia comunitaria, di giustificare con una motivazione anticipata e qualificata la scelta di ricorrere alla gestione in house invece che ad una gara in regime concorrenziale. Tale obbligo, previsto nel testo originario del DDL, viene invece rimosso, mantenendo dunque in vigore il regime standard previsto dall’art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). Tale articolo, si ricorda, prevede esclusivamente una motivazione da apporre nel provvedimento di affidamento in-house ad opera degli enti locali, contenente le ragioni del mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività provenienti dalla forma di gestione prescelta.
La misura così come modificata, inevitabilmente, coincide con un regime meno stringente e meno vincolante per gli enti locali, in grado di continuare a disporre affidamenti in-house con motivazioni ex post. Viene inoltre specificato che qualora gli enti locali decidano di abbandonare il sistema in-house per affidare i servizi a nuovi soggetti esterni, essi saranno tenuti a valorizzare “misure di tutela dell’occupazione”, anche mediante l’impiego di clausole sociali.
Rispetto alle gare in regime di concorrenza, è inoltre previsto un nuovo sistema di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza. Tale sistema era previsto nella bozza iniziale del testo del Governo solo per gli affidamenti in-house.
Sono intercorse modifiche anche relativamente al tema della costituzione di nuove società pubbliche e all’ acquisizione di partecipazioni da parte della pubblica amministrazione. Il testo del DDL prevedeva originariamente, in caso di costituzione o di acquisizione di partecipazioni, un parere preventivo obbligatorio e vincolante emanato da parte della Corte dei Conti entro sessanta giorni; nel testo modificato tale parere permane, ma viene indicato che l’amministrazione, motivando la scelta e dandone pubblicità sui propri canali istituzionali, può procedere anche con valutazione contraria.
Il testo del DDL, dopo il voto finale del Senato, verrà affrontato dalla Camera a partire dalla seconda metà di giugno.