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News - 16/06/2022

Anac - dopo l’emergenza Covid, ripristinati i termini per scadenze e comunicazioni

Vista la conclusione del periodo di emergenza, i termini delle procedure d’appalto, più volte sospesi a causa della pandemia, tornano oggi alle condizioni esistenti prima dell’emergenza da Covid-19.

Con la delibera n. 7/2022 (in allegato), Anac fa cessare l’efficacia delle precedenti delibere con cui erano stati allungati in via straordinaria i termini per il perfezionamento del Codice identificativo di gara (Cig), della trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e dell’emissione del Certificato esecuzione lavori (Cel) da parte della stazione appaltante. La conclusione dello stato emergenziale da Covid-19, cessato il 31 marzo 2022, fa oggi tornare un regime ordinario.

 

Il termine entro cui la Stazione appaltante ha l’obbligo di perfezionare il Cig torna dai 150 giorni dello stato di emergenza ai canonici 90 giorni. I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.

 

Anche i termini fissati per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, che a causa dell’emergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli pre-Covid.

Nello specifico:
- le schede Dati Comuni e Aggiudicazione vanno comunicate entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento;
 - le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dall’avvenuta adesione;
- la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dall’evento; 
- le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso rimangono da trasmettere entro 60 giorni dall’evento.

 

Per quanto invece attiene al Cel (Certificato di esecuzione dei lavori), esso deve essere trasmesso entro trenta giorni.

 

Novità anche in materia di precontenzioso: entro 30 i giorni dalla ricezione dell'istanza, Anac deve chiudere la procedura stragiudiziale, approvando un parere. Tale termine, durante lo stato d’emergenza, era soggetto a sospensione fino ad un massimo di 30 giorni. Oggi si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta. 

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