Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto relativo alla misura “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Obiettivi
La Misura, con una dotazione finanziaria di 1.5 miliardi, finanzia, attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto, la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
L'investimento ha l'obiettivo di creare e migliorare l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.
La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
La misura finanzia progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
Non sono ammissibili interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:
Risorse
Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR.
Una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di interventi realizzati da aziende agricole.
La restante quota di risorse, pari a 300 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di interventi realizzati da aziende del settore della trasformazione dei prodotti agricoli e da quelle di trasformazione dei prodotti agricoli i non agricoli.
Un importo pari ad almeno il 40 % delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari:
a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO che sarà specificato in un successivo bando ancora da pubblicare
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole
I soggetti, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione
c) non essere soggetto a sanzione interdittiva
d) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC)
e) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente
Criteri ed entità dell'aiuto
Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con le intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa specificati nelle seguenti tabelle.
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli
Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario.
Interventi e spese ammissibili
Gli interventi ammissibili all’agevolazione devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
Possono essere anche eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione, ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
Fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo.
In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000.
b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria), la demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
Per tutti gli interventi sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all'impresa.
Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla
consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da
società con rapporti di controllo o di collegamento o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
L'IVA è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.
È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su
coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.
È ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a
quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché'
appartenenti allo stesso fabbricato.
Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.
Realizzazione degli interventi
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro diciotto mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco dei progetti ammessi, salvo richiesta di proroga.
Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Modalità di erogazione del contributo
Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda.
L’ammontare massimo del contributo è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un'anticipazione fino 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
Cumulo
Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento.
Gli aiuti possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.