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News - 19/07/2022

Mobilità sostenibile - Filiera degli autobus elettrici

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 25 luglio 2022

Obiettivi

Con decreto ministeriale 29/04/22 è stato introdotto un nuovo strumento di incentivazione volto a sostenere lo sviluppo della filiera degli autobus elettrici che opererà in rapporto di complementarietà con i Contratti di sviluppo.

 

Lo strumento, con una dotazione di 80 milioni, sostiene la realizzazione di programmi di investimento funzionali alla trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus attraverso la produzione di veicoli elettrici e connessi, ad esclusione di quelli a trazione ibrida.

In particolare, i programmi devono riguardare investimenti produttivi finalizzati:

  1. all’ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica;
  2. alla produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;
  3. alla produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico;
  4. alla standardizzazione e l’industrializzazione di sistemi di rifornimento e di ricarica, nonché lo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart charging” di autobus elettrici;
  5. alla produzione di sensori e sistemi digitali per la guida assistita, per la gestione delle flotte, per la sicurezza, anche integrati nei singoli componenti del veicolo per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva.

All’investimento produttivo possono essere associati:

  1. programmi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, fermo restando che, nell’ambito del complessivo piano di investimenti presentato, la componente relativa al programma di investimenti produttivo deve rivestire carattere preponderante rispetto a quella relativa al progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;
  2. programmi di formazione del personale, per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento produttivo.

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 20 milioni di euro.

Destinatari

Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, di tutte le dimensioni, che, alla data di presentazione della domanda, devono:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
  • non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie

 

Piani di investimento ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni piani di investimento che prevedono la realizzazione di un programma di investimenti produttivo, eventualmente accompagnato, da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e da progetti di formazione del personale strettamente connessi e funzionali al programma di investimenti produttivo.

Il programma di investimento produttivo deve essere rivolto:

  • all’ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica
  • alla produzione di nuove architetture di autobus (migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, alleggerimento dei veicoli,  digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti)
  • alla produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico
  • alla standardizzazione ed all’industrializzazione di sistemi di rifornimento e di ricarica, nonché allo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart charging” di autobus elettrici
  • alla produzione di sensori e sistemi digitali per la guida assistita, per la gestione delle flotte, per la sicurezza, anche integrati nei singoli componenti del veicolo per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva.

Il programma di investimenti produttivo può riguardare:

  1. la creazione di una nuova unità produttiva
  2. l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente
  3. la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza
  4. la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente

Nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, è ammessa la realizzazione, da parte di imprese di qualsiasi dimensione, delle tipologie di programma di investimento produttivo lettere a) e c) e, limitatamente alle PMI, delle tipologie di cui al comma 3, lettera b) e d).

Nelle restanti aree del territorio nazionale è consentita, per le sole PMI, la realizzazione di tutte le tipologie di programma di investimento produttivo.

Qualora il programma di investimento produttivo sia agevolato ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili.

Sono ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo:

  • per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento produttivo, progetti per la formazione del personale
  • progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale

L’importo complessivo delle spese ammissibili oggetto del complessivo piano di investimenti, non deve essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 20 milioni di euro, fermo restando che, nell’ambito del complessivo piano di investimenti presentato, la componente relativa al programma di investimenti produttivo deve rivestire carattere preponderante rispetto a quella relativa al progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

I piani di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le imprese beneficiarie, nel caso in cui a seguito della realizzazione del piano di investimento sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano altresì a procedere prioritariamente, nell’ambito del fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all’assunzione 12 dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero.

 

Spese ammissibili

Per i programmi di investimento produttivi, le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni.

Dette spese riguardano:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% del complessivo investimento produttivo ammissibile
  2. opere murarie e assimilate, nei limiti del 50% del complessivo investimento produttivo ammissibile
  3. infrastrutture specifiche aziendali
  4. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica
  5. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50%.

Per i programmi di investimento produttivi realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle aree del territorio 107.32.c finalizzati ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.

Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati.

Con riferimento ai progetti per la formazione del personale sono ammissibili  i costi relativi a:

  1. spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  2. costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione
  3. costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione

Con riferimento ai programmi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente, i costi, da rilevare separatamente per le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, riguardanti:

  1. il personale dell’impresa proponente
  2. gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica
  3. la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne
  4. le spese generali
  5. i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma

 

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili

Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato.

L’importo non può in ogni caso eccedere, nel suo complesso, il limite massimo del 75% delle spese ammissibili.

Le agevolazioni sono concesse:

  1. per i programmi di investimento produttivi nelle aree 107.3.c, del TFUE, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER e nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile
  2. per i programmi di investimento produttivi realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a), nei limiti delle intensità previste dall’articolo 17 del Regolamento GBER
  3. per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensità previste dall’articolo 31 del Regolamento GBER
  4. per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei limiti delle intensità previste dall’articolo 25 del Regolamento GBER.

L’eventuale finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del piano di investimento e, comunque, non superiore a tre anni.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.  

 

Come vengono erogate le agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate in non più di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 15% delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammesse alle agevolazioni. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente.

In alternativa alle predette modalità, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero,

 

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 25 luglio 2022.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall’ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie.

 

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