Si trasmette in allegato la Circolare n. 6 del 21 luglio 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che fornisce ulteriori chiarimenti in merito al trasporto intermodale dei rifiuti.
Con questa nota l’Albo conferma che ad un’impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto, è sempre consentito il trasporto finale dei rifiuti su strada e che nell’effettuare tale trasporto intermodale, dovranno essere rispettati i punti a,b,c indicati nella circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017.