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News - 24/08/2022

Bando "Parco Agrisolare" - Pubblicato decreto attuativo con indicazione settori ammissibili e termini

Presentazione delle domande dal 27/09 al 27/10 salvo esaurimento fondi

Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato il bando che definisce le modalità di presentazione del bando “Parco Agrisolare” e specifica i codici ATECO ammissibili.

Per maggiori informazioni sulla misura vi rimandiamo al seguente LINK BANDO AGRISOLARE

Il Bando prevede, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro, “il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.”

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse disponibili ammontano a 1.500 milioni di euro e sono così ripartite:

  1. 1.200 milioni di euro per il settore produzione agricola primaria
  2. 150 milioni di euro per interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli, come descritti all’Allegato A, Tabella 2 A
  3. 150 milioni di euro per interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e alle altre imprese, come descritti all’Allegato A, Tabella 3A

Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione

Le agevolazioni sono concesse secondo una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Le proposte dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12:00:00 del 27 ottobre 2022.

In caso di invio di più domande, si procederà a valutare l’ultima inviata.

Misure per il rispetto del principio non arrecare un danno significativo

Non sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi che prevedano attività su strutture e manufatti correlati a:

  • attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
  • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
  • attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Ulteriori indicazioni per il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” sono contenute nel Regolamento operativo allegato.

Modalità di valutazione e approvazione delle proposte

Le proposte saranno valutate dal GSE secondo la procedura di selezione a sportello.

A conclusione del processo di valutazione il GSE comunica l’esito dell’istruttoria al Soggetto Beneficiario.

I lavori per la realizzazione degli interventi previsti devono essere avviati successivamente alla presentazione della Proposta.

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della Proposta.

I Soggetti Beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei destinatari delle risorse, salvo richiesta di proroga.

Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Spese ammissibili Impianto fotovoltaico

Sono ammesse al contributo le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico fino a € 1500/kWp.

L’importo del contributo spettante si determina con la seguente formula: π‘ͺ𝑭𝑻𝑽 [€] = 𝐦𝐒𝐧(𝑺𝑭𝑻𝑽; πŸπŸ“πŸŽπŸŽ 𝑷𝒏 ) 𝑬𝒄 ove:

  • SFTV è la sommatoria delle spese ammissibili per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico rendicontate
  • Pn è la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico per il quale è richiesto il contributo
  • Ec è la percentuale dell’entità del contributo assegnata (come dettagliatamente riportato nel capitolo

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

  • acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare, ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l’ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell’impianto
  • approntamento cantiere e direzione lavori
  • fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti
  • spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica; tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, gli eventuali oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete eventualmente necessario, l’assolvimento degli obblighi fiscali, se previsti dalla norma, altri oneri necessari.

Si rammenta che sono ammessi al contributo solo impianti di nuova costruzione, costituiti da componenti nuovi o comunque non già impiegati in altri impianti.

Spese ammissibili Sistema di Accumulo

In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 1.000 €/kWh.

La spesa massima ammissibile non può eccedere € 50.000.

L’importo del contributo spettante si determina con la seguente formula: π‘ͺ𝒂𝒄𝒄 [€] = 𝐦𝐒𝐧(𝑺𝒂𝒄𝒄; 𝟏𝟎𝟎𝟎 π‘ͺ𝒏 ) 𝑬𝒄 ove:

  • Sacc è la sommatoria delle spese ammissibili per l’acquisto e l’installazione del sistema di accumulo, computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario
  • Cn è la capacità nominale del sistema d’accumulo
  • Ec è la percentuale dell’entità del contributo assegnata

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

  • acquisto e installazione di batterie di accumulatori
  • acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo, intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo.  A tale riguardo si precisa che, nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo, non sono ammessi i costi derivanti dall’acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all’impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);
  • acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.

I sistemi di accumulo dovranno essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

Spese ammissibili Dispositivi di ricarica

Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a:

  • € 1.500 per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 kW
  • € 4.000 per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW
  • € 250,00/kW, e fino a un massimo di € 15.000 per l’installazione di dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW.

Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.

I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione e conformi alla normativa tecnica di settore.

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