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News - 29/09/2022

Decreto Aiuti ter - Misure in tema di Credito e Finanza

Il Decreto dispone interventi sul fronte della liquidità al fine di supportare le imprese colpite dal caro bollette

Lo scorso 23 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 144/2022 (cd. “DL Aiuti-ter”). Il Decreto dispone, tra gli altri, alcuni interventi sul fronte della liquidità, al fine di supportare le imprese colpite dal caro bollette (articolo 3).

Al fine di contenere il costo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per il pagamento delle bollette, il DL contiene diverse previsioni in tema di garanzie pubbliche.

In particolare:

  • per quanto riguarda le garanzie di SACE, l’articolo 3 del DL prevede, nell’ambito dello schema delineato dall’articolo 15 del DL Aiuti (garanzie a sostegno dell’accesso al credito bancario: i) a favorire delle imprese di tutte le dimensioni colpite dal conflitto russo-ucraino e dalla crisi energetica; ii) con coperture comprese tra il 70% e il 90% in base alla dimensione aziendale; iii) di durata fino a 8 anni; iv) di ammontare non superiore al 15% del fatturato o al 50% dei costi energetici dell’anno precedente) la gratuità della garanzia in caso di finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per il pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (fuori da tale caso, la garanzia resta onerosa).
    La gratuità è prevista a condizione che le banche applichino, sulla parte garantita del finanziamento, un tasso di interesse non superiore, al momento dell’erogazione, al rendimento dei BTP di durata media pari o superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo complessivo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e inferiore al costo che sarebbe stato richiesto in assenza della garanzia.
  • per quanto riguarda il Fondo di Garanzia per le PMI, l’articolo 3 del DL prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito alle medesime condizioni stabilite per SACE.
    La garanzia del Fondo, che può arrivare fino all’80%, sarà concessa a tutte le imprese indipendentemente dalla loro fascia di rating.

L'efficacia delle disposizioni sopra indicate è comunque subordinata all'approvazione della Commissione europea.

 

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Il DL contiene inoltre alcune disposizioni relative alla misura di cui all’articolo 8, comma 3 del DL Energia-bis (n. 21/2022) che consente a SACE di concedere garanzie in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito che assicurino le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale rispetto al rischio di inadempimento delle imprese clienti (la misura si riferisce alle fatture emesse fino al 30 giugno 2023 e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022).

La misura è rivolta a copertura degli inadempimenti di tutte le imprese clienti; la garanzia può essere rilasciata a titolo gratuito da SACE nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della proposta di convenzione da parte di SACE, e che il costo dell’operazione garantita sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto senza garanzia. Anche per l’operatività di tale misura, occorre attendere l’autorizzazione della Commissione europea, oltre a una convenzione quadro tra SACE e ANIA.

Infine, sempre in tema di garanzia, viene innalzata da 200 a 600 milioni la soglia minima delle garanzie offerte da SACE per i finanziamenti di progetti legati al Green new deal (ai sensi dell’art. 64 del DL n. 76/2020), equiparata o superata la quale il rilascio della garanzia stessa è subordinato alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 

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