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News - 18/10/2022

Chiarimenti applicativi sulla classificazione dei rifiuti

Con riferimento alle Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti (Decreto direttoriale n.47 del 9 agosto 2021) è stato redatto un documento di chiarimenti applicativi da parte del MiTE

Si comunica che con riferimento alle Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti (Decreto direttoriale n.47 del 9 agosto 2021), è stato redatto un documento di chiarimenti applicativi da parte del MiTE (in allegato), di cui vengono di seguito sintetizzati i contenuti principali.

 

Relazione tecnica e giudizio di classificazione

Con riferimento ai contenuti specifici che devono avere la relazione tecnica e il giudizio di classificazione (documentazione citata dalle LG come necessaria per garantire la tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto) sono stati forniti dei chiarimenti:

  • per quanto riguarda la relazione tecnica, è sufficiente che in queste siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l’individuazione del codice EER, non è necessario ripetere una relazione analoga a quella riportata – a titolo esemplificativo- nelle LG;
  • il giudizio di classificazione, invece, non è sempre necessario. Infatti, non lo è per la classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

In conclusione, in linea con quanto proposto da Confindustria, con le LG viene evidenziata la necessità di mettere in atto una procedura nella quale risulti chiaro il motivo per il quale sono state fatte determinate scelte. La classificazione del rifiuto deve essere accompagnata da una documentazione esaustiva, la forma nella quale le informazioni sono riportate, non è vincolante.

 

  • Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione

Per quanto riguarda la figura del professionista e quindi al tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta classificazione del rifiuto, il MiTE ha chiarito che quanto riportato al paragrafo 2.1 delle LG deve essere letto come “il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.”

 

  • Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

Con la Circolare viene chiarito che, tenuto conto di quanto riportato nelle premesse dell’allegato alla decisione 2000/532/CE, l’iter procedurale contenuto nelle LG è coerente con quanto previsto dalla normativa e che, il primo aspetto su cui deve basarsi la procedura di classificazione, è quello che porta ad individuare il codice EER in base all’origine del rifiuto.

Viene inoltre specificato che le attività menzionate al paragrafo 3.5.4 delle LG come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17, rappresentano solamente degli esempi, e che quindi anche altre attività possono rientrare nella casistica indicata. In questo senso, si suggerisce il ricorso alla classificazione ATECO, che però deve essere considerata come esemplificativa e quindi da applicarsi in senso estensivo.

Viene poi specificato che, per i processi di fabbricazione dei mezzi di trasporto, l’utilizzo del capitolo 17 è da ritenersi inappropriato e che i codici di riferimento sono da ricercarsi nel capitolo 12, incluso, in caso di assenza di altre voci, il codice 99.

 

  • Classificazione degli imballaggi

Nel Position Paper di Confindustria è stato evidenziato il problema dell'attribuzione del corretto codice EER ai sacchi contenenti materiali in forma di polveri, tema trasversale che riguarda diversi prodotti e quindi diversi settori. L’elemento segnalato come critico riguarda la grande discrepanza tra le indicazioni nazionali (che classificano sempre come pericolosi assoluti i rifiuti di imballaggio che hanno contenuto sostanze pericolose) e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea (che, invece, attribuiscono ai rifiuti di imballaggi del capitolo 1501 una codifica “speculare” e conseguentemente applicano i criteri per la classificazione dei rifiuti stabiliti dal Regolamento UE 1357/2014 e Regolamento UE 997/2017).

Per quanto riguarda la classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto in presenza di polveri, il MiTE ha chiarito che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, non ha effetti sulla classificazione del rifiuto. In generale, quindi, la presenza di un residuo minimo di una sostanza o di una miscela di sostanze non pericolose, non preclude l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio. 

In merito alla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle guida SNPA (voci a specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo), viene chiarito che nelle LG SNPA si è optato per l’applicazione di un processo che, nel caso della presenza di alcuni contenitori etichettati nella massa costituita da imballaggi non pericolosi, preveda l’attuazione di una separazione in impianto di tali contenitori, al fine di evitare la necessità di dover classificare l’intera massa come rifiuto pericoloso. Tale scelta è stata giustificata con il fatto che, un approccio diverso, avrebbe richiesto un campionamento, la preparazione del campione, con tutte le problematiche associate, e la successiva analisi del rifiuto.

Inoltre, nella circolare vengono forniti dei chiarimenti circa le analisi merceologiche/schede/manuali prodotto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla classificazione per la caratteristica di pericolo HP14 e HP3, il valore del pentaclorofenolo (inquinanti organici persistenti, POPs), la normativa Seveso e la rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Per tutti i dettagli si rimanda alla circolare allegata.

 

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